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Modello F24

F24


Il versamento di imposte, ritenute, tributi, contributi e premi deve essere effettuato utilizzando la delega irrevocabile di pagamento “modello f24”.

A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), esclusivamente modalità di pagamento telematiche (Entratel, Fisconline, home banking delle banche e di Poste Italiane) delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed   alle   casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241/1997 (art. 37, co. 49, D.L. 223/2006).

Sono esonerati dall’obbligo di pagamento telematico:

-       gli enti pubblici obbligati ad utilizzare la tesoreria che non dispongono di conti correnti bancari o postali;

-       i contribuenti con crediti di imposta che possono essere utilizzati solo a mezzo concessionario della riscossione;

-       i contribuenti impossibilitati ad utilizzare conti bancari o postali (curatori fallimentari);

-       gli agricoltori esonerati;

-       i soggetti che hanno cessato l’attività e, pertanto, chiuso la partita i.v.a.;

-       i soggetto che hanno affittato l’unica azienda e hanno la partita i.v.a. sospesa;

I contribuenti non titolari di partita Iva (importo totale pari o inferiore a € 1.000,00) e quelli esonerati dall’obbligo di pagamento telematico possono, in alternativa alla presentazione telematica, presentare il modello F24 presso:

Casi particolari
Devono essere presentate esclusivamente con modalità di pagamento telematiche i modelli f24:
-       con a saldo zero;
-       contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di € zero;
-       con saldo superiore a € 1.000,00 (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione).
La presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa in questi casi:

  • F24 precompilati dall’ente impositore (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.), con saldo finale superiore a € 1.000,00, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
  • utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

Preclusioni
Non è possibile la compensazione con modello F24 di crediti erariali:
- in 
presenza di debiti erariali (no quindi contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24 - Risp. AE 1° luglio 2021 n. 451) iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento superiori a € 1.500, a norma dell'art. 31 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010.

- per compensazioni “orizzontali o “esterne” che intervengono tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24, mentre restano escluse dal divieto le ipotesi di compensazione “verticale” o “interna” che intervengono, invece, nell'ambito dello stesso tributo e ciò, anche nel caso di utilizzo del medesimo modello.

Rettifica codice tributo
E' possibile, mediante  presentazione di un’apposita istanza di rettifica ad uno qualsiasi degli uffici locali, correggere i codici tributo ma non l’importo complessivo a debito versato (circolare 21 gennaio 2002 n. 5).
Dal 26 ottobre 2015, in alternativa alla presentazione della suddetta istanza cartacea, è possibile, anche tramite professionista incaricato,  comunciare la correzione on line un  inviando apposita richiesta tramite il servizio telematico “Civis F24”, accessibile dai soggetti abilitati ai servizi telematici Fisconline o Entratel. In ogni caso, si fa rilevare che per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito.
ved. Istanza di correzione modello F24.

Rettifica dati contribuente
Nel caso di errata indicazione del codice fiscale, il  pagamento non può essere assolutamente vanificato e, pertanto, fornendo la prova dell'errore meramente formale, sarà possibile chiedere all'Agenzia delle Entrate 
di effettuare operazioni di disabbinamento/abbinamento. (CTR della Puglia con la sentenza n.23, del 16.05.2011)
ved. Istanza di correzione modello F24




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