In caso di domicilio irregolare o non comunicato:
- le C.C.I.A.A. procedono d’ufficio:
- alla cancellazione del Domicilio Digitale (Casella PEC) irregolare;
- all’attribuzione di un nuovo domicilio digitale (nuova e diversa pec così formata [email protected]) attiva solo in ricezionee che il rappresentante dell’impresa potrà consultare tramite il seguente link: https://impresa.italia.it/cadi/app/login.
- sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
- per le società: minima € 206,00 - massima € 2.064,00 (normalmente viene applicato il doppio del minimo € 412,00) (1) (2) (3);
- per le imprese individuali € 60,00 (2);
oltre alle spese di notifica (4).
- normativa di riferimento:
- Articolo 2630 cc (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi)
- dell'art. 16, comma 6-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (conv. legge n. 2/2009) modificato dall'art. 37 comma 1 del D.L. 76/2020 (conv. legge n. 120/2020)
- art. 6 della Legge n. 689/81
- Articolo 2630 cc (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi)
Per verificare la regolarità del proprio domicilio digitale cliccare qui
(1) applicata per ciascun rappresentante legale delle società
(2) da versare all'Erario tramite l'allegato Mod. F23.
(3) la sanzione è a carico del legale rappresentante ma la società é responsabile in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 689/81.
(4) da versare alla Camera di Commercio di competenza tramite avviso di pagamento pagoPA.