È ’fatto obbligo:
- di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) ottenibile solo dopo aver adeguato il proprio statuto al codice del Terzo settore;
- svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La denominazione sociale:
- deve contenere l’indicazione di “ente del Terzo settore” o l’acronimo “Ets” e deve essere usata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- può essere sostituita nei casi in cui è possibile aggiungere le locuzioni “Odv”, “Aps”, “impresa sociale” o “ente filantropico”.
Obblighi contabili:
Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile (art. 13 del D.Lgs n. 117/2017).
autore: Giovanni e Felice Montanaro-studio MOntanaro Trani - Commercialisti revisori legali consulenti di impresa - cronaca - codice civile - società