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Chiusura liti tributarie pendenti

conciliazione

Agevolazione L'agevolazione si applica alle controversie:
- per le quali alla data del 1° gennaio 2023 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione; in particolare occorre far riferimento alla data in cui il ricorso introduttivo è stato notificato all’ufficio, non essendo necessario che, entro il 1° gennaio 2023, vi sia stata anche la costituzione in giudizio;
- interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2023;
- pendenti innanzi al giudice del rinvio o, infine, quelle per le quali siano ancora in corso, al 1° gennaio 2023, i termini per la riassunzione.

Controverse escluse dall'agevolazione Le controversie relative anche solo in parte a:
a) dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, comunque, quelle di valore indeterminabile.
b) risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 07.06.2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26.05.2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14.12.2020, e l'I.v.a. riscossa all'importazione;
c) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art.16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13.07.2015.
 
oltre a quelle per le quali, alla data di presentazione della domanda, è stata depositata sentenza della Corte di cassazione senza rinvio.

In ipotesi di sottoscrizione di un accordo di conciliazione parziale, si ritiene preclusa la possibilità di una successiva adesione alla definizione automatica in relazione alla parte di pretesa tributaria rimasta in contestazione. Ciò in ragione della formulazione testuale del comma 206, che prevede la possibilità di definire le liti mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo agevolato «In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205».

Coobbligato La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. 
 Accordo di conciliazione In ipotesi di sottoscrizione di un accordo di conciliazione parziale, si ritiene preclusa la possibilità di una successiva adesione alla definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205 in relazione alla parte di pretesa tributaria rimasta in contestazione. Ciò in ragione della formulazione testuale del comma 206, che prevede la possibilità di definire le liti mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo agevolato «In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205».
Presentazione domanda Entro il 30.06.2023 per ciascuna controversia autonoma (relativa a ogni atto impugnato) è presentata, all’Agenzia delle entrate,con apposito Modello,  una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo;  la domanda deve essere presentata da parte del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
Importo dovuto

100% del valore della controversia, nei casi in cui, al 1° gennaio 2023:
 l’Agenzia fiscale è risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata;
 il contribuente ha notificato il ricorso all’Agenzia fiscale, ma a tale data non si è ancora costituito in giudizio tramite il deposito o la trasmissione del ricorso stesso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992
90% del valore della controversia, nel caso in cui il contribuente, alla data del 1° gennaio 2023:
- si sia già costituito in giudizio attraverso il deposito o la trasmissione del ricorso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, ma, alla stessa data, la Corte di giustizia tributaria non abbia ancora depositato una pronuncia giurisdizionale non cautelare;
- pendano i termini per la riassunzione a seguito di sentenza di Cassazione con rinvio ovvero penda il giudizio di rinvio a seguito di avvenuta riassunzione. Nel caso sia intervenuta sentenza della Corte di cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente nel giudizio di primo grado, in coerenza con la previsione dell’articolo 68, comma 1, lettera c-bis), del d.lgs. n. 546 del 1992, in materia di riscossione in pendenza di giudizio22. 
Nell’ipotesi di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore al 1° gennaio 2023:
40% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
15% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e Agenzia, l'importo dovuto é:
40% del valore della controversiasul quale l’Agenzia è risultata soccombente nella pronuncia di primo grado;
15% del valore della controversiasul quale l’Agenzia è risultata soccombente nella pronuncia di secondo grado
Per le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, il contribuente deve pagare un importo pari al 5%  del valore della controversia.
Per accedere a tale definizione è pertanto necessario che:
 il ricorso penda innanzi alla Suprema Corte alla data del 1° gennaio 2023 a seguito di avvenuta notifica a controparte;
 l’Agenzia fiscale sia rimasta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
In caso di controversie relative alle sanzioni non collegate al tributo, ai fini della definizione agevolata, il pagamento deve essere pari al:  15 per cento del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023;  40 per cento, negli altri casi. A titolo di esempio, trattasi dell’ipotesi in cui il contribuente risulti soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero qualora, a tale data, non sia stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine. In caso di soccombenza parziale, la definizione richiede il pagamento di un importo pari al 15 per cento sulla parte del valore della lite per la quale l’Agenzia è risultata soccombente e del 40 per cento sulla restante parte. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono possono definirsi in via agevolata senza il pagamento di alcun importo a titolo di sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito,

 15 % del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata del 01.01.2023;
 40 % negli altri casi.
- in caso di controversia relativa esclusivamente a sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

Pagamento  - entro il 30.06.2023;
- nel caso di importi dovuti superiori a  € 1.000 è ammesso il pagamento rateale, (massimo 20 rate trimestrali di pari importo), con decorrenza dal 01.04.2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e  31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.
È esclusa la possibilità di compensare il debito.
Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data del 01.01.2023.
Modalità di pagamento utilizzando il Modello F24 
indicando: codici tributo; nel campo codice ufficio parte in giudizio (Direzione regionale o provinciale delle Entrate, Centro operativo di Pescara, Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino)
Validità della sanatoria La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30.06.2023;
Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata; se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Termini di impugnazione in scadenza Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31.07.2023.
Sospensione controversie Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10.07.2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata; con tale deposito il processo è dichiarato estinto. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Diniego alla definizione agevolata L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31.07.2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
Per i processi dichiarati estinti  l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione  e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione.
Rapporti con altre agevolazioni previste dalla tregua fiscale   
Note Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31.03.2023, l'applicazione delle suddette disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.
Riferimento normativo Legge di Bilancio 2023 art. 1 - c.186 - 205
- Agenzia delle Entrate Circolare n. 2/E 2023 del 27.01.2023

Autore: Giovanni e Felice Montanaro - studio Montanaro Trani - cronaca



Rottamazione quater
in presenza di un carico in contenzioso affidato all’agente della riscossione entro il 30 giugno 2022, sono possibili entrambe le definizioni.
In generale, la definizione delle liti appare tuttavia preferibile, per un duplice ordine di considerazioni. Innanzitutto, in molti casi, si paga una quota inferiore rispetto all’imposta dovuta, circostanza che non è mai possibile con la rottamazione. Si evidenzia inoltre che, mentre ai fini della rottamazione si deducono solo gli importi versati a titolo di sorte capitale, nella sanatoria delle liti si deduce tutto, anche quanto pagato a titolo di sanzioni e interessi. Va poi ricordato che il contribuente potrebbe definire con la rottamazione la sola porzione di carico affidata all’agente della riscossione e proseguire la lite per la differenza (circolare 10/E/2019). Si pensi all’impugnazione di un avviso di accertamento, rigettata in primo grado, in relazione alla quale l’ufficio ha affidato i due terzi dell’accertato. Qualora si intenda limitare i rischi del contenzioso, si potrebbe valutare la sola rottamazione dell’importo a ruolo 



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