Periodo definibile | debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022 anche se le relative cartelle non sono state ancora notificate. |
Beneficio | Annullamento di: - interessi; - sanzioni, - interessi di mora; - aggio. |
Importi dovuti | - somme a titolo di capitale; - spese per le procedure esecutive; - diritti di notifica. |
Cartelle rottamabili |
Rientrano anche i debiti nei confronti delle seguenti casse e enti previdenziali di diritto privato:
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Cartelle escluse | Sono escluse dalla Definizione agevolata i debiti relativi a: - recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea; - crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; - debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione. |
Scadenza |
30 giugno 2023 (2)
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Modalità di adesione | - presentazione telematica dichiarazione di adesione accedendo all'area riservata del sito Agenzia Entrare Riscossione; - pagamento gli importi: |
Effetti della presentazione della domanda | A seguito della presentazione della doanda: • entro il 30 settembre 2023 (3), l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunica le somme dovute; • sono sospesi - i termini di prescrizione e decadenza; -- fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; • non possono essere: - iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche (restano validi quelli precedendemente iscritti); - avviate nuove procedure esecutive; - proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; • il DURC torna ad essere regolare. |
Pagamento | - in un’unica soluzione: entro il 31.10.2023 (4); - ratealmente: in massimo 18 rate trimestrali di cui le prime due, con scadenza 31.10.2023 (4) e 30.11.2023 (ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) e le successive (di pari importo) con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023. Non sono ammesse compensazioni con crediti fiscali; L’articolo 1 comma 242 della legge 197/2022, non esclude il versamento tramite compensazione ma stabilisce le modalità di pagamento della definizione agevolata tra le quali non figura la compensazione (Agenzia delle Entrate- risposta a interpello n. 372/2023 pubblicata IL 07.07.2023) |
Modalità di pagamento | E' possibile scegliere tra una delle seguenti possibilità: • domiciliazione sul c/c indicato nella domanda di adesione; • moduli precompilati, inviati dall'Agente della RIscossioe, utilizzabili presso: - l'Agente della Riscossione; - sportelli bancari; - uffici postali; - ricevitorie e tabaccai; - sportelli Bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; - Postamat; |
Decadenza | In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, anche di una sola rata: - la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme originariamente dovute; - è possibile rateizzare il carico residuo (art. 19 DPR 602/1973). |
Precedenti rottamazioni | rientrano nella rottamazione quater anche i debiti ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia |
Normativa | Legge di Bilancio 2023 art. 1 - c. 231 - 252 |
Sono da considerare nell’importo dovuto le ; mentre per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente a interessi, comunque denominati, e somme maturate a titolo di aggio.
I carichi degli enti di previdenza privati potranno rientrare nella Definizione agevolata solo previa delibera che, entro il 31.03.2023 (1), dovrà essere pubblicata sul sito internet dello specifico ente, e comunicata a mezzo pec ad Agenzia delle Entrate Riscossione.
(1) il termine inizialmente fissato per il 31 gennaio è stato così prorogato dalla legge 14/2023
(2) termine inizialmente fissato per il 30 aprile è stato così modificato (ved. comunicato stampa Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 68 del 21/04/2023;
(3) termine inizialmente fissato per il 30 giugno è stato così modificato (ved. comunicato stampa Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 68 del 21/04/2023;
(3) termine inizialmente fissato per il 31 luglio è stato così modificato (ved. comunicato stampa Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 68 del 21/04/2023;