Agevolazione |
E' possibile definire le controversie tributarie, sottoscrivendo un accordo conciliativo fuori udienza ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che prevede «se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia». |
Ambito di applicazione | La conciliazione agevolata è applicabile, in alternativa alla definizione agevolata, alle liti pendenti al 15.02.2023 (1) (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023) innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate. Di conseguenza, alle liti instaurate con ricorsi notificati tra il 2 gennaio 2023 e il 15 febbraio 2023, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, è applicabile unicamente la definizione agevolata mediante conciliazione agevolata e non anche la definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205. Con riferimento alla pendenza della lite si ritiene sufficiente che, alla data indicata dal legislatore, sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte. Per la definizione della lite mediante conciliazione agevolata, pertanto, non è richiesto che al 15 febbraio 2023 ricorra anche l’ulteriore presupposto della costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge. |
Controverse escluse dall'agevolazione | le liti vertenti su: - dinieghi espressi; - taciti di rimborso; - atti che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione. L'Agenzia delle Entrate ritiene che la conciliazione agevolata non sia applicabile alle controversie con oggetto le sole sanzioni in quanto, in tali fattispecie, il beneficio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo, previsto dal comma 207, rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, contrario alla ratio legis (Circolare n. 9/E del 19 aprile 2023). |
Presentazione domanda | La nuova disposizione non fissa un termine per il deposito dell'accordo di conciliazione, che invece la pregressa disciplina individuava nella data di trattazione in camera di consiglio o di discussione in pubblica udienza del giudizio di primo grado. Ciononostante, si ritiene che un limite temporale sia comunque rappresentato dal momento in cui la causa è trattenuta in decisione, superato il quale apparirebbe vanificato lo scopo deflattivo del contenzioso a cui è preordinata la conciliazione. Pertanto, il deposito della proposta preconcordata deve avvenire non oltre l'ultima udienza di trattazione, in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado.». |
Importo dovuto | La conciliazione comporta la riduzione delle sanzioni amministrative applicabili al 40%, oppure al 50% del minimo previsto dalla legge, a seconda che l'accordo si perfezioni nel corso del primo o del secondo grado di giudizio. |
Pagamento | L'accordo raggiunto può essere eseguito anche mediante versamenti in forma rateale, secondo le modalità stabilite per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore. |
Modalità di pagamento | utilizzando il Modello F24 |
Validità della sanatoria | La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva», il contribuente decade dal beneficio della riduzione delle sanzioni e l’ufficio competente provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. Il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente legittima l'ufficio al recupero dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, e all'applicazione della sanzione, maggiorata, prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. |
Termini di impugnazione in scadenza | Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31.07.2023. |
Sospensione controversie | |
Diniego alla definizione agevolata | |
Rapporti con altre agevolazioni previste dalla tregua fiscale | |
Note | Ai sensi del comma 2 dell'articolo 48, se sussistono le condizioni di ammissibilità della conciliazione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, che può essere anche parziale ove l'accordo riguardi solo una parte della pretesa erariale e, in tal caso, si procederà alla trattazione della causa in ordine alle questioni ancora in contestazione. Come chiarito con circolare 2/E del 2023, è ammessa la conciliazione parziale della controversia allorché l’accordo interessi una parte dell’atto impositivo impugnato |
Riferimento normativo |
- Legge di Bilancio 2023 art. 1 - c.206 - 212 - decreto-legge n. 34 del 30 marzo 2023 - Agenzia delle Entrate - Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 - Agenzia delle Entrate - Circolare n. 9/E del 19 aprile 2023 . |
Autore: Giovanni e Felice Montanaro - studio Montanaro Trani - cronaca
(1) Termine così modificato dall’articolo 17, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2023 (il precedente termine era 01.01.2023).