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Rimanenze di magazzino - adeguamento periodo di imposta 2023

Magazzino 2024

I commi 78-85 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2024 hanno introdotto, per il solo periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023,  la possibilità di adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino (articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi).

soggetti beneficiari esercenti attività d'impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali
modalità di adeguamento L'adeguamento può essere effettuato mediante una delle seguenti modalità:
- eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi pagando:
a) l'i.v.a., applicando l'aliquota media:
riferibile all'anno 2023 (moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale); tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) l'imposta sostitutiva  (I.R.Pe.F., I.Re.s., I.R.A.P.), del18%, da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato.
- iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse pagando:  l'imposta sostitutiva (I.R.Pe.F., I.Re.s., I.R.A.P.), del18%, da applicare sul valore iscritto.
imposta sostitutiva  18%
adempimenti L 'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. 
 pagamento Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo:
- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2023;
- la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo. 
benefici L 'adeguamento non  comporta l'applicazione di sanzioni di alcun genere.
I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti.
L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
varie Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

 


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