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Organo di controllo


L'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale da parte negli Enti del Terzo Settore (ETS) è disciplinato dai seguenti articoli  del D. Lgs. n. 117/2017

Articolo 30 - Organo di controllo
l'obbligo sussiste  nel caso per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 220.000,00;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
  • totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 220.000,00;
  • media dipendenti occupati nell'esercizio: n. 5.
Articolo 31 - Revisione legale dei conti
  • totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
  • media dipendenti occupati nell'esercizio: n. 12.
Inaentrambi i casi l'obbligo si applica anche nel caso in cui gli ETS costituiscano patrimoni destinati a specifici affari, con personalità giuridica.

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con  Nota n. 14432 del 22 dicembre 2023, ha chiarito che nei confronti degli enti neo-iscritti e non in possesso in precedenza della qualifica di ETS, l’obbligo sorgerà, qualora nel biennio precedente i limiti dimensionali siano stati raggiunti, non appena iscritti al RUNTS e per effetto dell’iscrizione, fermo restando che potranno volontariamente costituire l’organo di controllo o incaricare i revisori legali anche prima del perfezionamento dell’iscrizione o individuare gli incaricati subordinando gli effetti della costituzione e dell’accettazione dell’incarico all’effettiva iscrizione, dato che solo in presenza dell’iscrizione combinata con il verificarsi del biennio dimensionale l’obbligo di legge potrà dispiegare i propri effetti, cui l’ente non potrà più sottrarsi. Per quanto, poi, previsto in merito all’attività svolta dall’organo di controllo e/o dal revisore legale nominati in un momento successivo alla data di approvazione del bilancio vale quanto già detto con riferimento agli incarichi conferiti agli enti trasmigrati. A seguito dell’iscrizione l’ufficio potrà quindi richiedere nei casi suddetti, all’ente che non abbia provveduto, di nominare l’organo di controllo o il revisore, assegnando a tal fine un congruo termine, nonché di integrare le informazioni sul RUNTS. Una eventuale persistente inerzia dell’ente nel provvedere all’adempimento di legge costituirà presupposto per l’avvio del procedimento di cancellazione dal RUNTS, ai sensi dell’articolo 50 del Codice e degli articoli 23, comma 1, lettera d) e 24 del D.M. n. 106/2020.

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