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Concordato preventivo biennale (C.P.B.)

 Concordato rpeventivo biennale

C.p.b.
"L'accordo” con il Fisco consente, per il periodo d’imposta 2024 e 2025, di pagare le impostenon in base al reddito analitico ma sulla base di quanto preventivato dall’Agenzia delle Entrate. Tale importo viene definito nell’ambito della dichiarazione dei redditi relativa al 2023 in scadenza entro il prossimo 31/10/2024, termine entro quale dovrà essere effettuata la scelta di adesione, o meno, al concordato. La proposta di concordato è elaborata sulla base delle informazioni dichiarate dal contribuente in fase di compilazione del modello ISA, delle informazioni disponibili in altre banche dati o nel modello Redditi e tiene conto degli andamenti dei mercati delle diverse attività economiche e delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA.

soggetti interessati I contribuenti:
- tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- che aderiscono al Regime dei forfetari;
con inizio all’attività (attribuzione della partita Iva) entro il 2023.
periodo di applicazione Soggetti ISA: periodo di imposta 2024 e 2025;
Soggetti forfettari: periodo di imposta 2024.
modalità / termine di adesione In occasione della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e, comunque, entro i termini ordinari di presentazione della stessa.
cause ostative Non possono accedere al concordato i contribuenti che:
• hanno maturato, in anni precedenti (4), debiti riferiti a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o a contributi, di importo complessivo pari o superiore a € 5.000 (con esclusione dei debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione) (5). Trattarsi di debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi (6) non più soggetti a impugnazione (1);
• pur essendo obbligati, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (1);
• hanno ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’Articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli del codice penale:
 648-bis - Riciclaggio,
 648 ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
 648-ter 1 Autoriciclaggio, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (1).

• hanno conseguito, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni (2);
nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato (2):
• hanno aderito, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge forfetari  (2);
• (società o enti) sono stati interessati da operazioni di fusione, scissione, ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all’Articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), non sono state interessate da modifiche della compagine sociale (2).
cause di esclusione e cessazione Non possono accedere al concordato, i contribuenti, che hanno:
- debiti contributivi (nei confronti dell'Inps, casse di previdenza private) definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione ovvero quelli per cui è spirato il termine per la presentazione dei ricorsi, superiori a € 5 mila.
- aderito per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfettario di cui alla legge 190/2014 (ved. decreto legislativo correttivo della riforma fiscale - approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 26.07.2024) (2).
cause di cessazione Il CPB cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l’accordo tra Fisco e contribuentei:
• cessazione;
• modifica dell’attività, salvo che le due attività, quella cessata e quella iniziata:
- siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA (2);
- abbiano gli stessi corfficienti di redditività (7);

• presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato;
• adesione al regime forfetario (2);
• operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, ovvero, modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni (2);
• dichiarazione di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all’Articolo 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50% (2);
•  superamento del limite dei ricavi o compensi di cui all’articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge forfetari maggiorato del 50% (3);
•   presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi o minori valori della produzione netta, eccedenti la misura del 30%:
a. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (artt.7, c. 1, lettera c), e 24, c.1, Dlgs 1/2018;
b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
1. danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli non più idonei all’uso o, comunque, totalmente o parzialmente inagibili;
2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
3. impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
4. sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
d. cessione in affitto dell’unica azienda;
e. sospensione dell’attività ai fini amministrativi in presenza di comunicazione alla C.C.I.A.A.;

f. sospensione dell’esercizio della professione in presenza di comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza;
• conseguimento di ricavi o compensi che ordinariamente comporterebbero rispettivamente la fuoriuscita dagli ISA ovvero dal regime forfetario.
Non costituiscono cause di cessazione • il passaggio di una società a responsabilità limitata da un regime di trasparenza a un regime ordinario o viceversa nei periodi d’imposta oggetto del Cpb o in quello precedente;
decesso di un socio o dell’associato (non determinando una «modifica della compagine sociale»);
- omessa presentazione della dichiarazione Irap.
effetti La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio – ad eccezione dei soggetti in regime forfettario, per i quali, in via sperimentale, l’adesione al CPB rileva per il solo anno 2024:
- il reddito di impresa e di lavoro autonomo e, solo per i soggetti ISA (7), la base imponibile IRAP.
Resta invece esclusa dal CPB l’IVA, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti (2)
ulteriori benefici Sono inoltre riconosciuti tutti i benefici premiali propri di tale strumento di compliance, come elencati dal decreto ISA(2):
a) esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 70.000 annui relativamente all'i.v.a. e per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
b) esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'i.v.a. per un importo non superiore a € 70.000  annui;
c) esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
d) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'Articolo 39, C. 1, lettera d), secondo periodo, del DPR 600/1973  e all'Articolo 54, c. 2, secondo periodo, del DPR 633/1972;;
e) anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'Articolo 43, c. 1, del DPR 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'Articolo 57, comma 1, del DPR 633/1972;
f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'Articolo 38 del DPR 600/1973 a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
 pagamento Le somme dovute devono essere pagate, mediante modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo (Agenzia delle Entrate risoluzione n. 48 del 19.09.2024),:
• 4068 CPB - Soggetti ISA persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024;
• 4069 CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024;
• 4070 CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024;
• 4071CPB - Soggetti ISA - Imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024;
• 4072 CPB - Soggetti forfetari - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024;
• 4073 CPB - Soggetti forfetari - Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024.
 Riferimenti normativi D.Lgs. n. 13 del 12.02.2024
Agenzia delle entrate - Circolare n. 18/E del 17.09.2024

(1) condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari;
(2) condizione prevista per i soli contribuenti ISA;
(3) condizione prevista per contribuenti forfetari;
(4) Per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, si intendono i debiti derivanti:
− dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo  e a attività di liquidazione degli uffici;
− dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R.600/1973 e dell’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972 (I.V.A.).
Deve trattarsi in ogni caso di debiti scaturenti dalla notifica degli atti precedentemente indicati che al 31 dicembre 2023 (nel caso di concordato per gli anni 2024 e 2025) sono divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti ad impugnazione. Non rilevano dunque i debiti per i quali alla data sopra indicata pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente. Non rilevano, inoltre, i debiti per i quali il contribuente ha ottenuto un provvedimento di rateizzazione.
(5) E' possibile rimuovere tale causa ostativa estinguendo, prima di accettare la proposta, anche parzialmente i debiti,  purché l’ammontare residuo dovuto, (compresio interessi e sanzioni), risulti inferiore alla soglia di € 5.000.
(6) Per atti impositivi si intendono:
- avvisi di accertamento;
- atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni;
- atti di recupero dei crediti di imposta;
- avvisi di liquidazione;
- avvisi di rettifica e liquidazione.
(7) Per i soggetti ISA i redditi oggetto di concordato riguardano:
- il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’Articolo 54, comma 1, del TUIR, senza considerare i valori relativi a:
a) plusvalenze e minusvalenze;
b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’Articolo 5 del TUIR;
c) ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato Articolo 54.
In caso di reddito da lavoro autonomo, il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze e le minusvalenze, i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti da partecipazioni, non può essere inferiore a € 2.000.
- il reddito d’impresa, di cui all’Articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’Articolo 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a: a) b) c) plusvalenze e sopravvenienze attive; minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti; gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’Articolo 115 ovvero all’Articolo 116 del TUIR, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'Articolo 73, comma 1, del TUIR (rilevando, ai fini dell’individuazione di questi ultimi, quanto disposto agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico)

 

 

 


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