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Novembre 2023 - Studio Montanaro



Attenzione alle false mail dell'Agenzia Entrate Riscossione dove il contribuente è invitato a cliccare su un link, "www. agenziaentrateriscossione .gov .it/it/ ", che, sebbene sia apparentemente riferibile all'Agenzia delle Entrate Riscossione, nulla ha a che fare con detta Agenzia

Da: AgenziaEntrate Riscossione <riscossione agenziaentrate.it>
Data: 16 novembre 2023, 23:37:04 CET
A: ............@ ..........................
Oggetto: Avviso Raccomandata  #AR205BX6LZ6

Gentile contribuente,
Agenzia delle Entrate-Riscossione La informa che è disponibile una nuova notifica per ...........@ ..........................con le seguenti informazioni:

  • Ente emittente: Agenzia delle Entrate
  • Titolare: ...........@ ..........................
  • Soggetto: Notifica amministrativa
  • Protocollo n.: AR205BX6LZ6

Può accedere alla notifica su https://www . agenziaentrateriscossione . gov .it/it/, disponibile per 24 ore.
Le forniamo il link diretto alla notifica.
Questa notifica è fornita elettronicamente in conformità con il decreto legge n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, all’art. 7-quater è intervenuto in materia di notifica, modificando il secondo comma dell’art. 26 del DPR n. 602/1973 e aggiungendo un nuovo comma, che prevede che la notifica degli atti e degli avvisi possa essere eseguita telematicamente anche nei confronti dei soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di PEC nell’indice INI-PEC.
La comunicazione sarà comunque spedita in forma cartacea inviando una raccomandata semplice.
Nella speranza di averle fornito un servizio utile, Le auguriamo una buona giornata.

Continuano inoltre a circolare le false comunicazioni anche ad apparente firma dell’Agenzia delle Entrate riguardanti incongruenze nelle liquidazioni periodiche dell’Iva con oggetto:
- “Commissione di supervisione del registro tributario”
- “Comitato per l’osservanza dell’anagrafe tributaria
- “Gruppo di vigilanza sul registro tributario”
- “Gruppo di controllo del registro tributario” 




Pubblicato in Lettere Informative

 F24

Limitatamente alla prossima scadenza del 30 novembre 2023, le persone fisiche titolari di partita iva che, nell'anno 2022, hanno conseguito ricavi o compensi per un importo non superiore a € 170.000, possono pagare la seconda rata di acconto dovuto sulla base della dichiarazione dei redditi entro il prossimo 16 gennaio 2024 ovvero in cinque rate mensili consecutive con scadenza a partire dal 16 gennaio 2024.
Sulle rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo.
Sono esclusi dalla proroga:
- gli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL;
- le persone fisiche che pur svolgendo attività di impresa o professionale non sono titolari di partita IVA (esempio i soci di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza);
- le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’annod’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), hanno dichiariato ricavi o compensi di ammontare superiore a € 170.000 euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (es. società di capitali e gli enti non commerciali).
- per le imprese familiari, i collaboratori e il coniuge del titolare d’impresa  
Casi particolari
Nel caso in cui la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.
Le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera), fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari direddito d’impresa; in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA2023). Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022.
Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

Pubblicato in Lettere Informative

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