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Novembre 2024 - Studio Montanaro
Sabato, 30 Novembre 2024 19:25

Articolo 39 - Comitati

aaacodice civile 2023 03
Codice Civile

Libro I - Delle persone e della famiglia
 [Artt. 1 - 455]
Titolo II - Delle persone giuridiche  [Artt. 11 - 42 bis]
Capo III - Delle associazioni non riconosciute e dei comitati  [Artt. 36 - 42 bis]
Articolo 39 - Comitati

 Testo in vigore dal 19.04.1942

I comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti (1), salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.
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Note:
(1) ved. codice civile  Libro I - Delle persone e della famiglia - Titolo II - Delle persone giuridiche- Capo III - Delle associazioni non riconosciute e dei comitati:
Articolo 40 - Responsabilità degli organizzatori
Articolo 41


aaacodice civile 2023 03
Codice Civile

Libro I - Delle persone e della famiglia [Artt. 1 - 455]
Titolo II - Delle persone giuridiche [Artt. 11 - 42 bis]
Capo II - Delle associazioni e delle fondazioni
 [Artt. 15 - 35]
Articolo 34 - Registrazione di atti [abrogato] (1)

 Testo in vigore dal 19.04.1942 al 21.12.2020

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Note:
(1) Articolo articolo abrogato con decorrenza dal 22.12.2000 (ved. art. 11, D.P.R. 10.02.2000, n. 361)
Testo abrogato: 
Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l' estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.
Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.


aaacodice civile 2023 03
Codice Civile

Libro I - Delle persone e della famiglia [Artt. 1 - 455]
Titolo II - Delle persone giuridiche [Artt. 11 - 42 bis]
Capo II - Delle associazioni e delle fondazioni
 [Artt. 15 - 35]
Articolo 33 - Registrazione delle persone giuridiche [abrogato] (1)

 Testo in vigore dal 19.04.1942 al 21.12.2020

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Note:
(1) Articolo articolo abrogato con decorrenza dal 22.12.2000 (ved. art. 11, D.P.R. 10.02.2000, n. 361)
Testo abrogato: 
Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento , la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.
Gli amministratori di un' associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidamente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte.

 

Con comunicato Stampa n° 136, diffuso in data odierna, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto la proroga, per i titolari di partita IVA,  al 16 gennaio 2025 (1) del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre.
La proroga non riguarda:
-
 i contribuenti che nell’anno 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a € 170.000,
- il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

(1) Sarà possibile effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.



Pubblicato in Lettere Informative
Sabato, 23 Novembre 2024 20:30

Articolo 31 - Devoluzione dei beni


aaacodice civile 2023 03
Codice Civile

Libro I - Delle persone e della famiglia [Artt. 1 - 455]
Titolo II - Delle persone giuridiche [Artt. 11 - 42 bis]
Capo II - Delle associazioni e delle fondazioni
 [Artt. 15 - 35]
Articolo 31 - Devoluzione dei beni

 Testo in vigore dal 19.04.1942

Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.

Pubblicato in Lettere Informative

2023 IVA
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Titolo V bis – Gruppo IVA  [Artt. 70 bis - 70 duodecies] (1) 

Articolo 70 duodecies - Disposizioni speciali e di attuazione (1) 

  

In vigore dal 01.01.2018 

1.Le modalità e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture nonché di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli Articoli 22, secondo comma, 73 e 74 si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA.

2. Se al gruppo IVA partecipano una o più banche, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75.

3. Se al gruppo IVA partecipano una o più società assicurative, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, secondo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche nei casi in cui una società di gestione di fondi partecipi a un gruppo IVA.

5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente titolo nonché le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse.

6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente titolo.

6-bis. In caso di adesione al regime di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui all'Articolo 70-quater, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione del regime di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 non può essere dichiarata per cause connesse all'estensione di cui al presente comma. (2)

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Note:
(1) Articolo e il Titolo inseriti  con decorrenza dal 01.01.2017 ed applicazione dal 01.01.2018 (ved. art. 1, comma 24, L. 11.12.2016, n. 232).
(2) Comma  aggiunto con decorrenza dal 19.12.2018 (ved. dall'art. 20, comma 1, lett. b-bis), D.L. 23.10.2018, n. 119, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 17.12.2018, n. 136 ).

Domenica, 03 Novembre 2024 20:30

Articolo 70 undecies - Attività di controllo

2023 IVA
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Titolo V bis – Gruppo IVA  [Artt. 70 bis - 70 duodecies] (1) 

Articolo 70 undecies - Attività di controllo (1) 

  

In vigore dal 01.01.2018

 

1. Per le annualità di validità dell’opzione, l’esercizio dei poteri previsti dagli articoli 51 e seguenti nei confronti del gruppo IVA è demandato alle strutture, già esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, di cui all’Articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attività di:
a) liquidazione prevista dall’Articolo 54-bis;
b) controllo sostanziale;
c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;
e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto.

3. Ai fini delle attività di controllo, nell’ipotesi di disconoscimento della validità dell’opzione il recupero dell’imposta avviene nei limiti dell’effettivo vantaggio fiscale conseguito.

4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l’efficacia delle attività di controllo.

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Note:
(1) Articolo e il Titolo inseriti  con decorrenza dal 01.01.2017 ed applicazione dal 01.01.2018 (ved. art. 1, comma 24, L. 11.12.2016, n. 232).

2023 IVA
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Titolo V bis – Gruppo IVA  [Artt. 70 bis - 70 duodecies] (1) 

Articolo 70 decies - Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA (1) 

  

In vigore dal 01.01.2018

 

1. L’opzione di cui all’Articolo 70-quater, comma 1, da parte di un soggetto, per il quale non sussistono i requisiti di cui all’Articolo 70-bis, è priva di effetti limitatamente a tale soggetto.

2. Ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi:
a) viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale soggetto;
b) è riconosciuto, ai sensi dell’Articolo 70-ter, comma 5, il venir meno del vincolo economico od organizzativo nei riguardi di tale soggetto;
c) tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell’azienda ai sensi dell’articolo 670 del codice di procedura civile;
d) tale soggetto è sottoposto a una procedura concorsuale;
e) tale soggetto è posto in liquidazione ordinaria.

3. La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data in cui si verificano gli eventi previsti nel comma 2, lettere a), c), d) o e), e ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e le importazioni annotati a partire da tale data. Nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è riconosciuto il venir meno del vincolo. Per l’individuazione della data in cui si verifica l’evento, nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) o e) del comma 2, si fa riferimento alla data di efficacia del provvedimento che dispone il sequestro giudiziario, alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo, alla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o alla data di assunzione della delibera assembleare della liquidazione ordinaria.

4. Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralità dei soggetti partecipanti. In tal caso, l’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del gruppo IVA non chiesta a rimborso è computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualità di rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.

5. La cessazione di cui ai commi 2 e 4 è comunicata dal rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi, con la dichiarazione di cui all’Articolo 70-duodecies, comma 5..

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Note:
(1) Articolo e il Titolo inseriti  con decorrenza dal 01.01.2017 ed applicazione dal 01.01.2018 (ved. art. 1, comma 24, L. 11.12.2016, n. 232).

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