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Giugno 2024 - Studio Montanaro
 
A decorrere  da oggi,  1° luglio 2024, tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo, anche parziali, di crediti di qualsiasi natura in compensazione, devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
E' fatto inoltre divieto 
di avvalersi della compensazione orizzontale (1) per i contribuenti che abbiano carichi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivo superiore a  € 100.000 (2)
> relativi a:
imposte dirette (I.R.Pe.F. - I.Re.S.), imposta sul valore aggiunto, imposta di registro e altre imposte indirette;
- atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate – inclusi gli atti di recupero delle utilizzate, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti
atti di accertamento esecutivi (ma solo se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento);
- somme accessorie alle precedenti, come le sanzioni e gli interessi (esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione);
> con termini di pagamento scaduti e non oggetto di:
- sospensione (giudiziale o anche amministrativa),
- rateazione;
- definizione agevolata per mezzo della Rottamazione-quater.
Non è precluso, invece, l’utilizzo dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail.
Pertanto, in  presenza delle suddette cause di divieto di compensazione, non è consentito esporre nello stesso modello F24 crediti Inps o Inail e crediti erariali per i quali lo stesso divieto opererebbe. 
 


Precedente normativa in vigore sino al 30 giugno 2024

Fino al 30 giugno 2024 le deleghe di pagamento modello F24 contenenti crediti da compensare con i debiti sono state presentate o trasmesse secondo le seguenti modalità:
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero (F24 a saldo zero);
- anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate (banche, poste, ecc.), nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo (F24 a saldo positivo).

(1) Quando il debito fiscale ed il credito che si utilizza per la sua compensazione sono di natura diversa. 
(2)
L’estinzione totale dei debiti, oppure la riduzione dell’importo complessivo degli stessi a un importo pari o inferiore a € 100.000, comporta il ripristino della possibilità di avvalersi della compensazione. Rilevano, a tal fine, oltre al pagamento (anche parziale) dei citati debiti e la sospensione amministrativa o giudiziale di quelli oggetto di contenzioso, anche la concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione degli stessi – fino a quando per gli stessi non sia intervenuta la decadenza dal relativo beneficio – nonché l’utilizzo in compensazione con i crediti di natura erariale, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, quarto periodo, del Dl n. 78/2010.
Ai fini della corretta applicazione del divieto di compensazione, l’Agenzia delle Entrate può avvalersi delle procedure di sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui ai commi 49-ter e 49-quater del medesimo articolo 37 del Dl n. 223/2006. 

Pubblicato in Lettere Informative

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