Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata e degli interessi di ritardato si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento. (articolo 20, comma 3, Dlgs 472 del 1997) (Corte di cassazione, sentenza n. 872/2024, n. 5954/2007).