Sanzioni C.C.I.A.A. (diritto annuale)

Utility

Condividi

Il diritto annuale è dovuto fino all’effettiva cancellazione dal Registro delle Imprese anche nel caso di impresa inattiva o in liquidazione.
Il regole versamento costituisce il requisito fondamentale per poter accedere a tutti i servizi della Camera.
Sanzione ordinaria: 30 %
Ravvedimento operoso  il Ministero delle Attività Produttive, con Circolare del 16 ottobre 2003 n. 3567/C ha disposto l’applicazione del principio del ravvedimento operoso al mancato o insufficiente versamento del Diritto Annuale in favore delle
Camere di Commercio.
II pagamento deve essere effettuato con modello F24 compilando la Sezione IMU e altri tributi locali, utilizzando i seguenti codici:
• Codice Ente: (indicare la provincia della CCIAA)
• Anno di riferimento: (indicare l'anno).
La regolarizzazione deve avvenire mediante versamento contestuale di:
a) tributo dovuto - codice: 3850;
b) interessi moratori, calcolati al tasso di interesse legale vigente - codice: 3851;
c) sanzione ridotta al 6% - codice:  3852;
La mancanza anche di uno solo dei versamenti sopra indicati, ovvero il mancato rispetto dei
requisiti previsti, comporta l’inefficacia del ravvedimento, con conseguente applicazione delle sanzioni
ordinarie.

I nostri professionisti sono a tua disposizione!

Contattaci per ricevere supporto e consulenza su misura per le tue esigenze.

Studio Montanaro
lun, mer, gio: 9:00/12:30 16:00/19:30
mar, ven: 9:00/12:30

Iscriviti alla Newsletter

Inserisci la tua email e sottoscrivi l'iscirizione alla nostra newsletter per ricevere informazioni sulle nostre attività.