In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A. è applicabile la sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000.
La sanzione è ridotta alla metà se, entro i quindici giorni successivi alla scadenza,:
- la comunicazione omessa viene trasmessa;
- la comunicazione incompleta o infedele viene corretta.
Normativa di riferimento
Art. 21-bis DL 78/2010 conv. in L. 122/2010 (Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto).
Giurisprudenza
Art. 21-bis DL 78/2010 conv. in L. 122/2010 (Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto).Con l’estinzione della società, le sanzioni tributarie, che possiedono un carattere afflittivo e punitivo (analogamente alle sanzioni penali), a differenza delle sanzioni civili (che hanno funzione risarcitoria e sono trasmissibili) non si trasferiscono ai soci. In questo contesto, la previsione normativa che attribuisce esclusivamente all’ente le sanzioni pecuniarie relative al proprio rapporto tributario si applica anche retroattivamente, in quanto considerata una formalizzazione di un principio già presente nell’ordinamento (Corte di Cassazione con la sentenza n. 5986/2026).