Scadenzario
Pagamento terza rata
L’articolo 62, al comma 7, del D.L. 17.03.2020 n. 18 “cura Italia” ha disposto che se l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta precedente è inferiore a € 400.000,00 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i compensi percepiti tra il 17 e 31 marzo 2020.
I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.