Entro i trenta giorni successivi alla data di sottoscrizione dei contratti di locazione e comodato (artt. 1803 – 1812 c.c.), si deve procedere alla loro registrazione previo pagamento dell’imposta di registro (1).
Sono esonerati dal pagamento dell’imposta di Registro solo i contratti relativi alle locazioni per le quali si è optato per la cedolare secca di cui all'art. 3 D.Lgs. n. 23/2011.
Codice tributo:
- 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
- 1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
- 1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
- 1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
- 1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
- 1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
- 1506 locazione e affitto di beni immobili - Tributi speciali e compensi
- 1507 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1508 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1509 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- 1510 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
Sanzioni
- Sanzione del 25% dell'importo non versato.
- Sanzione ridotta al 12,50% se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza.
- Sanzione del 12,5% ridotta a 1/15 (0,83%) per ogni giorno di ritardo se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.
È ammesso il ravvedimento operoso con riduzione della sanzione minima applicabile:
- a 1/10 se eseguito entro trenta giorni dalla data di scadenza;
- a 1/9 se eseguito entro novanta giorni dalla data di scadenza;
- a 1/8 se eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- a 1/7 se eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- a 1/6 se eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- a 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione.
(1) il pagamento dell’imposta di registro può essere effettuato, alternativamente in un’unica soluzione, per l’intera durata, al momento della registrazione oppure di anno in anno, fino alla scadenza.
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