I datori di lavoro domestico devono, entro oggi, effettuare il versamento dei contributi relativi al primo secondo terzo quarto trimestre 2025 I contributi per il lavoro domestico si versano trimestralmente entro il 10° giorno del mese successivo: 10 gennaio: quarto trimestre (ottobre/dicembre) 2024; 10 aprile: primo trimestre (gennaio/marzo) 2025; 10 luglio: secondo trimestre (aprile/giugno) 2025; 10 ottobre: terzo trimestre (luglio/settembre) 2025.
Modalità
Il pagamento può essere effettuato:
- online, tramite il Portale dei Pagamenti sul sito dell’INPS, con carta di credito, debito o prepagata oppure con addebito in conto;
- presso banche, uffici postali e altri istituti di pagamento (anche denominati PSP – Prestatori di Servizi di Pagamento), aderenti al circuito PagoPA, utilizzando il codice avviso di pagamento oppure il QR Code o il dataMatrix presenti sull’Avviso stesso;
- tramite CBILL, presso le banche che rendono disponibile il pagamento mediante questo circuito, utilizzando il Codice Interbancario AAQV6.
Sanzioni
- mancato o ritardato pagamento di contributi, relativi a rapporti di lavoro validamente denunciati: in ragione d'anno (irrogata a seconda del numero di anni o mesi di ritardo), pari al tasso di interesse di riferimento relativo all'aumento del costo della vita + il 5,5%. La sanzione comunque ha un limite massimo e cioè non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro il termine previsto;
- omessa o falsa denuncia di assunzione: varia in base a come il mancato versamento sia stato portato alla conoscenza degli entri preposti:
- a seguito di verifica (anche d’ufficio) della mancata contribuzione: sanzione, in ragione d'anno (irrogata a seconda del numero di anni o mesi di ritardo), pari al 30%, con un limite che non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi non versati;
- a seguito denuncia effettuata spontaneamente dal datore: sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse di riferimento relativo all'aumento del costo della vita + il 5,5% purché la denuncia spontanea avvenga entro i 12 mesi successivi alla scadenza che era prevista per il pagamento dei contributi e purché il versamento sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa.
La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.