Scadenzario Fiscale

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Ultimo giorno per procedere al pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immissione.

Sono previste alcune eccezioni:

  •     Per le immissioni in consumo di luglio, il versamento dell'accisa va effettuato entro il 20 agosto.
  •     Per le immissioni avvenute tra il 1° e il 15 dicembre, il pagamento deve essere effettuato entro il 27 dicembre dello stesso anno.

Soggetti obbligati: 

  • il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
  • il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa;
  • il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa (in caso di importazione di prodotti sottoposti ad accisa);
  • solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione (in caso di importazione irregolare).

Modalità di versamento: modello F24 telematico -  sezione Accise (è consentita compensazione con i crediti derivanti da altri tributi ma non con crediti maturati nel settore accise a scomputo di debiti per altri tributi).

Sanzioni:

  • omesso versamento: 25% dell'importo non versato (1).
  • versamento effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza: Sanzione ridotta al 15%:
  • per ogni giorno di ritardo se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza: sanzione del 15% ridotta a 1/15 (1%).

Al tardivo versamento dell'accisa si applica l'indennità di mora nella misura del 6%, riducibile al 2% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza.

Ravvedimento operoso: ammesso con riduzione della sanzione minima applicabile:

- a 1/10 se eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza;

- a 1/9 se eseguito entro 90 giorni dalla data di scadenza;

- a 1/8 se eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;

- a 1/7 se eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

- a 1/6 se eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

- a 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione.

(1) 30% per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024.

Riferimenti normativi:

Articolo 3 comma 4 e 8 bis DLgs del 26-10-1995, n. 504; - Articolo 13 D. Lgs 471/97; - Articolo 13 D. Lgs 472/97; - Articolo 17 D. Lgs 241/97; - DL del 01-10-2001 n. 356;

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