Scadenzario Fiscale

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I soggetti passivi IVA italiani che operano a livello intracomunitario devono trasmettere, entro oggi, il modello relativo agli scambi di beni e alle prestazioni di servizi effettuati all’interno dell’Unione Europea.

Ad esempio:

  •     Per chi effettua l’invio mensile, le operazioni di gennaio devono essere comunicate entro il 25 febbraio.
  •     Per chi effettua l’invio trimestrale, le operazioni relative al primo trimestre devono essere trasmesse entro il 28 aprile.

Ecco l’elenco completo delle date per la presentazione dei modelli Intrastat relative all’anno 2025:

  • ultimo trimestre 2024: 27 gennaio 2025;
  • Gennaio: 25 febbraio 2025;
  • Febbraio: 25 marzo 2025;
  • Marzo e 1° trimestre: 28 aprile 2025;
  • Aprile: 26 maggio 2025;
  • Maggio: 25 giugno 2025;
  • Giugno e 2° trimestre: 25 luglio 2025;
  • Luglio: 25 agosto 2025;
  • Agosto: 25 settembre 2025;
  • Settembre e 3° trimestre: 27 ottobre 2025;
  • Ottobre: 25 novembre 2025;
  • Novembre: 29 dicembre 2025;
  • Dicembre e 4° trimestre: 26 gennaio 2026.

Soggetti obbligati: titolari di partita i.v.a. che:

  • effettuano acquisti e/o cessioni di beni;
  • effettuano o ricevono prestazioni di servizi;con soggetti IVA di altri Paesi UE.

Modalità di presentazione: telematica 

Sanzioni:

Per ciascun modello omesso, incompleto o, comunque, irregolare, si applica la sanzione da € 500 a € 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. Non sono sanzionate la correzione dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti, purché ciò avvenga spontaneamente o, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.

È tuttavia ammesso il ravvedimento operoso dei modelli omessi con riduzione della sanzione minima applicabile:

  • a 1/9 del minimo (€ 55,56) in caso di invio entro 90 giorni successivi alla scadenza del termine;
  • a 1/8 del minimo (€ 62,50) in caso di invio entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa;
  • a 1/7 del minimo (€ 71,42) in caso di invio entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • a 1/6 del minimo (€ 83,33) in caso di invio oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa Iva all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Per approfondimenti: clicca qui

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