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Entro il la data odierna, gli amministratori di società devono comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle Imprese.
Soggetti obbligati alla comunicazione:
- Amministratori di società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a.);
- Amministratori di società di persone (S.n.c., S.a.s.);
indipendentemente dalla data di costituzione e/o dalla data di nomina dell'amministratore.
Sanzione in caso di mancata comunicazione:
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 1.032, ai sensi dell’articolo 2630 del Codice Civile.
Come effettuare la comunicazione:
- verifica della validità della PEC personale;
- iInvio della pratica telematica al Registro delle Imprese tramite modello S2 o I2.
Normativa di riferimento:
- Art. 2630 Codice Civile;
- Decreto Legge 76/2020 (Decreto Semplificazioni).
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