Scadenzario Fiscale

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i.v.a. – liquidazione periodica contribuenti trimestrali

I contribuenti che adottano la liquidazione IVA trimestrale devono effettuare il versamento dell’imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con maggiorazione dell’1% a titolo di interesse.

trimestre

periodo

Codice tributi

scadenza

Gennaio - Marzo

6031

16 Maggio 2025

Aprile – Giugno

6032

20 Agosto 2025 (posticipo periodo feriale)

Luglio – Settembre

6033

17 Novembre 2025 (2)

Ottobre – Dicembre

6034

16 Marzo 2026 (tramite dichiarazione IVA annuale)

Modalità di versamento:

· Tramite modello F24 applicando la maggiorazione dell’1% per ciascuna liquidazione trimestrale (eccetto il 4° trimestre,  che confluisce nella dichiarazione IVA annuale) (1)

· Qualora l'imposta a debito non superi il limite di € 100,00, il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il periodo successivo.

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ved.
liquidazione periodica i.v.a.
sanzioni pagamento imposte - ritenute
 

(1)  Tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche:

Direttamente mediante i servizi:

- telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline;

- internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento)
tramite gli intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.)
(2)  primo giorno lavorativo successivo alla scadenza ordinaria (giorno 16). I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo art. 7, co. 1, lett. h), D.L. 13.5.2011, n. 70

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