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Ultimo giorno per procedere al pagamento dell’i.v.a. del debito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno di imposta 2025 (2).
In alternativa è possibile rateizzare fino ad un massimo di dieci rate mensili.
Soggetti obbligati: titolari di partita i.v.a. con esclusione dei soggetti che applicano il regime:
- dei minimi;
- forfettario.
Modalità di versamento: mediante modello F24 (1),
Codice tributo:
- 6099 - versamento iva sulla base della dichiarazione annuale;
- 1668 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili sezione 2 del modello di versamento unitario.
Sanzioni: in caso di omesso o insufficiente versamento di imposta la sanzione è pari al 25% dell'ammontare non versato.
È tuttavia ammesso il ravvedimento operoso con riduzione della sanzione minima applicabile:
- a 1/10 se eseguito entro trenta giorni dalla data di scadenza;
- a 1/9 se eseguito entro novanta giorni dalla data di scadenza;
- a 1/8 se eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- a 1/7 se eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
- a 1/6 se eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- a 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione.
Ved.:
Liquidazioni periodiche i.v.a.
sanzioni pagamento imposte - ritenute
compensazioni nuove regole in vigore dal 1° luglio 2024
(1) Tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche:
Direttamente mediante i servizi:
- telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline;
- internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento) tramite gli intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
(2) solo se l’importo dovuto è superiore a € 10,00.
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