Scadenzario Fiscale

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Imprenditore individuale estromissione degli immobili strumentali

Entro oggi l’imprenditore individuale può decidere di beneficiare di quanto previsto dall'articolo 1, comma 37, della legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) per l’estromissione degli immobili strumentali (per natura e per destinazione) non produttivi di reddito fondiario di cui all’art. 43 del TUIR, posseduti al 31 ottobre 2024.
Gli adempimenti  sono i seguenti:
- emissione fattura elettronica;
- procedere alle relative annotazioni contabili;  
- pagamento di un'imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto da effettuarsi con le seguenti modalità:
60% entro il 30 novembre 2025;
40% entro il 30 giugno 2026. 

note: Gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1º gennaio 2025.

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