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Scade oggi il termine per il pagamento, esclusivamente tramite modello F2, del secondo acconto delle imposte dovute da tutte le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che nel periodo di imposta precedente rispetto a quello cui si riferisce l’acconto sono risultate a debito per un importo superiore a € 51,65.
Sanzioni
Sanzione del 25% dell'importo non versato.
Sanzione ridotta al 12,5% se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza.
Sanzione del 12,5% ridotta a 1/15 (0,83%) per ogni giorno di ritardo se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.
È ammesso il ravvedimento operoso con riduzione della sanzione minima applicabile:
- a 1/10 se eseguito entro trenta giorni dalla data di scadenza;
- a 1/9 se eseguito entro novanta giorni dalla data di scadenza;
- a 1/8 se eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- a 1/7 se eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- a 1/6 se eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- a 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione.
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