Acconto
imposta sostitutiva rivalutazione T.F.R.Termine ultimo per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 47/2000, dovuta dai datori di lavoro sulla rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).L'acconto è calcolato sulla rivalutazione del fondo TFR utilizzando l’indice ISTAT di dicembre dell’anno precedente, in quanto l’indice definitivo di dicembre dell’anno in corso viene reso disponibile solo nel mese di gennaio successivo.Per tale motivo il versamento avviene con il meccanismo:Acconto → entro il 16 dicembreSaldo → entro il 16 febbraio dell’anno successivoIn caso di cessazione del rapporto di lavoro, la rivalutazione deve invece essere determinata applicando l’indice ISTAT del mese di cessazione, considerando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.