Scadenzario Fiscale

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Fatturazione differita

Mensilmente, entro il  giorno 15 (1), i soggetti passivi IVA che si avvalgono della fatturazione differita ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a) del DPR 633/1972, sono tenuti a emettere il documento elettronico riepilogativo relativo alle operazioni effettuate nel mese precedente.

Si ricorda che la fatturazione differita può essere utilizzata:

  • per cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da DDT o altro documento equipollente che accompagni la merce;
  • per prestazioni di servizi, purché individuabili tramite idonea documentazione;

a condizione che le operazioni siano state effettuate nel medesimo mese solare e nei confronti dello stesso soggetto.

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Studio Montanaro
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