Scadenzario Fiscale

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Soggetti obbligati

Devono pagare il Canone RAI Speciale tutti i soggetti che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio-televisive:

  • in esercizi pubblici,
  • in locali aperti al pubblico,
  • o comunque fuori dall’ambito familiare,
  • oppure che li utilizzano a scopo di lucro diretto o indiretto.

Riferimenti normativi:
R.D.L. 21/02/1938 n. 246 – D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458.


Validità del canone

  • Il canone è valido solo per l’indirizzo indicato nel libretto di iscrizione.
  • In caso di più sedi, è necessario stipulare un canone per ciascuna sede.
  • Il canone è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi, cessazione o trasferimento dell’attività, occorre comunicare disdetta alla RAI.

Modalità di pagamento

Il canone speciale può essere pagato:

  • con carta di credito dei principali circuiti (commissioni a carico RAI);
  • tramite addebito diretto su conto corrente;
  • tramite VIRTUAL IBAN personalizzato intestato a
    RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Sanzioni e interessi per ritardato o mancato pagamento

In caso di mancato o ritardato pagamento:

  • è dovuto il canone maggiorato degli interessi legali e delle eventuali spese di riscossione (art. 1284 c.c.);
  • la Guardia di Finanza può accertare l’omissione e applicare una sanzione amministrativa da €103,29 a €516,45.

Riferimento normativo:
R.D.L.21/02/1938 n.246
D.L.Lt.21/12/1944 n.458
Art.19, comma 3, D.Lgs.18 dicembre 1997, n.473

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