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Entro il 16 marzo (1) (2) i sostituti d’imposta devono:
- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, autonomo e assimilati erogati nell’anno precedente;
- consegnare la Certificazione Unica ai percipienti (lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori, ecc.).
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(1) Se il 16 marzo cade di sabato o domenica, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, co. 1, lett. h), D.L. 13.5.2011, n. 70)
(2) La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre.
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