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Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere effettuato trimestralmente, entro le seguenti scadenze:
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Trimestre |
Periodo di riferimento |
Scadenza |
Codice tributo |
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1° trimestre |
Gennaio – Marzo 2026 |
1 giugno 2026 (2) (differibile al 30 settembre se ≤ €5.000) |
2521 |
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2° trimestre |
Aprile – Giugno 2026 |
30 settembre 2026 (differibile al 130 novembre se cumulato ≤ €5.000) |
2522 |
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3° trimestre |
Luglio – Settembre 2026 |
30 novembre 2026 (2) |
2523 |
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4° trimestre |
Ottobre – Dicembre 2026 |
1° marzo 2027 (2) |
2524 |
Modalità di versamento:
· Tramite modello F24 (1)
· Qualora l'imposta a debito non superi il limite di € 100,00, il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il periodo successivo.
ved.:
Imposta di bollo su fatture elettroniche
(1) Tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche:
Direttamente mediante i servizi:
- telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline;
- internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento)
tramite gli intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.)
(2) primo giorno lavorativo successivo alla scadenza ordinaria. I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo art. 7, co. 1, lett. h), D.L. 13.5.2011, n. 70
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