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SUMMARY:Accise: versamento
DESCRIPTION:Ultimo giorno per procedere al pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa
  soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.\nIl pagamento dell'accis
 a sui prodotti immessi in consumo deve essere effettuato entro il giorno 16
  del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immissione.\nSono previst
 e alcune eccezioni:\n\n -     Per le immissioni in consumo di luglio, il ve
 rsamento dell'accisa va effettuato entro il 20 agosto.\n -     Per le immis
 sioni avvenute tra il 1° e il 15 dicembre, il pagamento deve essere effettu
 ato entro il 27 dicembre dello stesso anno.Soggetti obbligati: \n\n - il ti
 tolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in
  solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o il soggetto n
 ei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta
 ;\n - il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa;\
 n - il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativ
 a normativa (in caso di importazione di prodotti sottoposti ad accisa);\n -
  solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione (in ca
 so di importazione irregolare).Modalità di versamento: modello F24 telemati
 co -  sezione Accise (è consentita compensazione con i crediti derivanti da
  altri tributi ma non con crediti maturati nel settore accise a scomputo di
  debiti per altri tributi).\nSanzioni: \n\n - omesso versamento: 25% dell'i
 mporto non versato (1).\n - versamento effettuato con un ritardo non superi
 ore a 90 giorni dalla scadenza: Sanzione ridotta al 15%:\n - per ogni giorn
 o di ritardo se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza: 
 sanzione del 15% ridotta a 1/15 (1%).Al tardivo versamento dell'accisa si a
 pplica l'indennità di mora nella misura del 6%, riducibile al 2% se il paga
 mento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza.\nRavvedimento operoso:
  ammesso con riduzione della sanzione minima applicabile:\n- a 1/10 se eseg
 uito entro 30 giorni dalla data di scadenza;\n- a 1/9 se eseguito entro 90 
 giorni dalla data di scadenza;\n- a 1/8 se eseguito entro il termine per la
  presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è 
 stata commessa la violazione;\n- a 1/7 se eseguito entro il termine per la 
 presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
  corso del quale è stata commessa la violazione;\n- a 1/6 se eseguito oltre
  il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno succ
 essivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;\n- a 1/
 5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della vio
 lazione.\n(1) 30% per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024.\nRifer
 imenti normativi:\n- Articolo 3 comma 4 e 8 bis DLgs del 26-10-1995, n. 504
 ; - Articolo 13 D. Lgs 471/97; - Articolo 13 D. Lgs 472/97; - Articolo 17 D
 . Lgs 241/97; - DL del 01-10-2001 n. 356;\n
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>Ultimo giorno per procedere al pagamento dell'accisa per i prodotti ad e
 ssa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p><p>Il pagamento de
 ll'accisa sui prodotti immessi in consumo deve essere effettuato entro il g
 iorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immissione.</p><p
 >Sono previste alcune eccezioni:</p><ul><li>    Per le immissioni in consum
 o di luglio, il versamento dell'accisa va effettuato entro il 20 agosto.</l
 i><li>    Per le immissioni avvenute tra il 1° e il 15 dicembre, il pagamen
 to deve essere effettuato entro il 27 dicembre dello stesso anno.</li></ul>
 <p><strong>Soggetti obbligati: </strong></p><ul><li>il titolare del deposit
 o fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggett
 i che si siano resi garanti del pagamento o il soggetto nei cui confronti s
 i verificano i presupposti per l'esigibilità dell'<em>imposta</em>;</li><li
 >il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa;</li><
 li>il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa
  normativa (in caso di importazione di prodotti sottoposti ad accisa);</li>
 <li>solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione (in
  caso di importazione irregolare).</li></ul><p><strong>Modalità di versamen
 to: </strong><em>modello F24 </em><em>telematico -  sezione </em>Accise (è 
 consentita compensazione con i crediti derivanti da altri <em>tributi</em> 
 ma non con crediti maturati nel settore accise a scomputo di debiti per alt
 ri <em>tributi</em>).</p><p><strong>Sanzioni: </strong></p><ul><li>omesso v
 ersamento: 25% dell'importo non versato (1).</li><li>versamento effettuato 
 con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza: Sanzione ridotta a
 l 15%:</li><li>per ogni giorno di ritardo se il versamento è effettuato ent
 ro 15 giorni dalla scadenza: sanzione del 15% ridotta a 1/15 (1%).</li></ul
 ><p>Al tardivo versamento dell'accisa si applica l'indennità di mora nella 
 misura del 6%, riducibile al 2% se il pagamento avviene entro 5 giorni dall
 a data di scadenza.</p><p><strong>Ravvedimento operoso: </strong>ammesso co
 n riduzione della sanzione minima applicabile:</p><p>- a 1/10 se eseguito e
 ntro 30 giorni dalla data di scadenza;</p><p>- a 1/9 se eseguito entro 90 g
 iorni dalla data di scadenza;</p><p>- a 1/8 se eseguito entro il termine pe
 r la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del qual
 e è stata commessa la violazione;</p><p>- a 1/7 se eseguito entro il termin
 e per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a q
 uello nel corso del quale è stata commessa la violazione;</p><p>- a 1/6 se 
 eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa
  all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la viola
 zione;</p><p>- a 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la cons
 tatazione della violazione.</p><p>(1) 30% per le violazioni commesse sino a
 l 31 agosto 2024.</p><p><strong>Riferimenti normativi</strong>:</p><p>- <em
 ><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1995;504~art52#:
 ~:text=Testo%20unico%20delle%20disposizioni%20legislative%20concernenti%20l
 e%20imposte,sui%20consumi%20e%20relative%20sanzioni%20penali%20e%20amminist
 rative.">Articolo 3 comma 4 e 8 bis DLgs del 26-10-1995, n. 504</a></em>; -
  <em><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.
 legge:1997-12-18;471~art13!vig=">Articolo 13 D. Lgs 471/97</a></em>; - <em>
 <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legis
 lativo:1997;472~art13">Articolo 13 D. Lgs 472/97</a></em>; - <em><a href="h
 ttps://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:199
 7-07-09;241~art17!vig=">Articolo 17 D. Lgs 241/97</a></em>; - <em><a href="
 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;356
 ">DL del 01-10-2001 n. 356</a></em>;</p>
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SUMMARY:Accise: versamento
DESCRIPTION:Ultimo giorno per procedere al pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa
  soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.\nIl pagamento dell'accis
 a sui prodotti immessi in consumo deve essere effettuato entro il giorno 16
  del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immissione.\nSono previst
 e alcune eccezioni:\n\n -     Per le immissioni in consumo di luglio, il ve
 rsamento dell'accisa va effettuato entro il 20 agosto.\n -     Per le immis
 sioni avvenute tra il 1° e il 15 dicembre, il pagamento deve essere effettu
 ato entro il 27 dicembre dello stesso anno.Soggetti obbligati: \n\n - il ti
 tolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in
  solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o il soggetto n
 ei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta
 ;\n - il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa;\
 n - il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativ
 a normativa (in caso di importazione di prodotti sottoposti ad accisa);\n -
  solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione (in ca
 so di importazione irregolare).Modalità di versamento: modello F24 (/risors
 e/glossario/modello-f24) telematico -  sezione Accise (è consentita compens
 azione con i crediti derivanti da altri tributi ma non con crediti maturati
  nel settore accise a scomputo di debiti per altri tributi).\nSanzioni: \n\
 n - omesso versamento: 25% dell'importo non versato (1).\n - versamento eff
 ettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza: Sanzione r
 idotta al 15%:\n - per ogni giorno di ritardo se il versamento è effettuato
  entro 15 giorni dalla scadenza: sanzione del 15% ridotta a 1/15 (1%).Al ta
 rdivo versamento dell'accisa si applica l'indennità di mora nella misura de
 l 6%, riducibile al 2% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di
  scadenza.\nRavvedimento operoso: ammesso con riduzione della sanzione mini
 ma applicabile:\n- a 1/10 se eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenz
 a;\n- a 1/9 se eseguito entro 90 giorni dalla data di scadenza;\n- a 1/8 se
  eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativ
 a all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;\n- a 1/7 se 
 eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa
  all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la viola
 zione;\n- a 1/6 se eseguito oltre il termine per la presentazione della dic
 hiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stat
 a commessa la violazione;\n- a 1/5 del minimo se la regolarizzazione avvien
 e dopo la constatazione della violazione.\n(1) 30% per le violazioni commes
 se sino al 31 agosto 2024.\nRiferimenti normativi:\n- Articolo 3 comma 4 e 
 8 bis DLgs del 26-10-1995, n. 504; - Articolo 13 D. Lgs 471/97; - Articolo 
 13 D. Lgs 472/97; - Articolo 17 D. Lgs 241/97; - DL del 01-10-2001 n. 356;\
 n
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>Ultimo giorno per procedere al pagamento dell'accisa per i prodotti ad e
 ssa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p><p>Il pagamento de
 ll'accisa sui prodotti immessi in consumo deve essere effettuato entro il g
 iorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immissione.</p><p
 >Sono previste alcune eccezioni:</p><ul><li>&nbsp; &nbsp; Per le immissioni
  in consumo di luglio, il versamento dell'accisa va effettuato entro il 20 
 agosto.</li><li>&nbsp; &nbsp; Per le immissioni avvenute tra il 1° e il 15 
 dicembre, il pagamento deve essere effettuato entro il 27 dicembre dello st
 esso anno.</li></ul><p><strong>Soggetti obbligati:&nbsp;</strong></p><ul><l
 i>il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consum
 o e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o il sog
 getto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'
 <em>imposta</em>;</li><li>il destinatario registrato che riceve i prodotti 
 soggetti ad accisa;</li><li>il debitore dell'obbligazione doganale individu
 ato in base alla relativa normativa (in caso di importazione di prodotti so
 ttoposti ad accisa);</li><li>solido, qualsiasi altra persona che ha parteci
 pato all'importazione (in caso di importazione irregolare).</li></ul><p><st
 rong>Modalità di versamento: </strong><em>modello <span class="mytool"><a h
 ref="https://studiomontanaro.com/risorse/glossario/modello-f24" title="&lt;
 p&gt;Il versamento di &lt;em&gt;imposte&lt;/em&gt;, ritenute, &lt;em&gt;tri
 buti&lt;/em&gt;, contributi e premi deve essere effettuato utilizzando la d
 elega irrevocabile di pagamento &ldquo;&lt;em&gt;modello f24&lt;/em&gt;&rdq
 uo;.  Per approfondimenti &lt;em&gt;&lt;a href=&quot;risorse/utility/item/3
 172-modello-f24.html&quot;&gt;clicca qui&lt;/a&gt;.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;" >
 F24</a></span> </em><em>telematico -&nbsp; sezione </em>Accise (è consentit
 a compensazione con i crediti derivanti da altri <em>tributi</em> ma non co
 n crediti maturati nel settore accise a scomputo di debiti per altri <em>tr
 ibuti</em>).</p><p><strong>Sanzioni: </strong></p><ul><li>omesso versamento
 : 25% dell'importo non versato (1).</li><li>versamento effettuato con un ri
 tardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza: Sanzione ridotta al 15%:</l
 i><li>per ogni giorno di ritardo se il versamento è effettuato entro 15 gio
 rni dalla scadenza: sanzione del 15% ridotta a 1/15 (1%).</li></ul><p>Al ta
 rdivo versamento dell'accisa si applica l'indennità di mora nella misura de
 l 6%, riducibile al 2% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di
  scadenza.</p><p><strong>Ravvedimento operoso: </strong>ammesso con riduzio
 ne della sanzione minima applicabile:</p><p>- a 1/10 se eseguito entro 30 g
 iorni dalla data di scadenza;</p><p>- a 1/9 se eseguito entro 90 giorni dal
 la data di scadenza;</p><p>- a 1/8 se eseguito entro il termine per la pres
 entazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata
  commessa la violazione;</p><p>- a 1/7 se eseguito entro il termine per la 
 presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
  corso del quale è stata commessa la violazione;</p><p>- a 1/6 se eseguito 
 oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno
  successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;</p
 ><p>- a 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione
  della violazione.</p><p>(1) 30% per le violazioni commesse sino al 31 agos
 to 2024.</p><p><strong>Riferimenti normativi</strong>:</p><p>-&nbsp;<em><a 
 href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1995;504~art52#:~:te
 xt=Testo%20unico%20delle%20disposizioni%20legislative%20concernenti%20le%20
 imposte,sui%20consumi%20e%20relative%20sanzioni%20penali%20e%20amministrati
 ve.">Articolo 3 comma 4 e 8 bis&nbsp;DLgs del 26-10-1995, n. 504</a></em>; 
 - <em><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto
 .legge:1997-12-18;471~art13!vig=">Articolo 13 D. Lgs 471/97</a></em>; - <em
 ><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legi
 slativo:1997;472~art13">Articolo 13 D. Lgs 472/97</a></em>; - <em><a href="
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 97-07-09;241~art17!vig=">Articolo 17 D. Lgs 241/97</a></em>; - <em><a href=
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DESCRIPTION:Ultimo giorno per procedere al pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa
  soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.\nIl pagamento dell'accis
 a sui prodotti immessi in consumo deve essere effettuato entro il giorno 16
  del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immissione.\nSono previst
 e alcune eccezioni:\n\n -     Per le immissioni in consumo di luglio, il ve
 rsamento dell'accisa va effettuato entro il 20 agosto.\n -     Per le immis
 sioni avvenute tra il 1° e il 15 dicembre, il pagamento deve essere effettu
 ato entro il 27 dicembre dello stesso anno.Soggetti obbligati: \n\n - il ti
 tolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in
  solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o il soggetto n
 ei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta
 ;\n - il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa;\
 n - il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativ
 a normativa (in caso di importazione di prodotti sottoposti ad accisa);\n -
  solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione (in ca
 so di importazione irregolare).Modalità di versamento: modello F24 telemati
 co -  sezione Accise (è consentita compensazione con i crediti derivanti da
  altri tributi ma non con crediti maturati nel settore accise a scomputo di
  debiti per altri tributi).\nSanzioni: \n\n - omesso versamento: 25% dell'i
 mporto non versato (1).\n - versamento effettuato con un ritardo non superi
 ore a 90 giorni dalla scadenza: Sanzione ridotta al 15%:\n - per ogni giorn
 o di ritardo se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza: 
 sanzione del 15% ridotta a 1/15 (1%).Al tardivo versamento dell'accisa si a
 pplica l'indennità di mora nella misura del 6%, riducibile al 2% se il paga
 mento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza.\nRavvedimento operoso:
  ammesso con riduzione della sanzione minima applicabile:\n- a 1/10 se eseg
 uito entro 30 giorni dalla data di scadenza;\n- a 1/9 se eseguito entro 90 
 giorni dalla data di scadenza;\n- a 1/8 se eseguito entro il termine per la
  presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è 
 stata commessa la violazione;\n- a 1/7 se eseguito entro il termine per la 
 presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
  corso del quale è stata commessa la violazione;\n- a 1/6 se eseguito oltre
  il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno succ
 essivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;\n- a 1/
 5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della vio
 lazione.\n(1) 30% per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024.\nRifer
 imenti normativi:\n- Articolo 3 comma 4 e 8 bis DLgs del 26-10-1995, n. 504
 ; - Articolo 13 D. Lgs 471/97; - Articolo 13 D. Lgs 472/97; - Articolo 17 D
 . Lgs 241/97; - DL del 01-10-2001 n. 356;\n
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>Ultimo giorno per procedere al pagamento dell'accisa per i prodotti ad e
 ssa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p><p>Il pagamento de
 ll'accisa sui prodotti immessi in consumo deve essere effettuato entro il g
 iorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immissione.</p><p
 >Sono previste alcune eccezioni:</p><ul><li>&nbsp; &nbsp; Per le immissioni
  in consumo di luglio, il versamento dell'accisa va effettuato entro il 20 
 agosto.</li><li>&nbsp; &nbsp; Per le immissioni avvenute tra il 1° e il 15 
 dicembre, il pagamento deve essere effettuato entro il 27 dicembre dello st
 esso anno.</li></ul><p><strong>Soggetti obbligati:&nbsp;</strong></p><ul><l
 i>il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consum
 o e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o il sog
 getto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'
 <em>imposta</em>;</li><li>il destinatario registrato che riceve i prodotti 
 soggetti ad accisa;</li><li>il debitore dell'obbligazione doganale individu
 ato in base alla relativa normativa (in caso di importazione di prodotti so
 ttoposti ad accisa);</li><li>solido, qualsiasi altra persona che ha parteci
 pato all'importazione (in caso di importazione irregolare).</li></ul><p><st
 rong>Modalità di versamento: </strong><em>modello F24 </em><em>telematico -
 &nbsp; sezione </em>Accise (è consentita compensazione con i crediti deriva
 nti da altri <em>tributi</em> ma non con crediti maturati nel settore accis
 e a scomputo di debiti per altri <em>tributi</em>).</p><p><strong>Sanzioni:
  </strong></p><ul><li>omesso versamento: 25% dell'importo non versato (1).<
 /li><li>versamento effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dall
 a scadenza: Sanzione ridotta al 15%:</li><li>per ogni giorno di ritardo se 
 il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza: sanzione del 15%
  ridotta a 1/15 (1%).</li></ul><p>Al tardivo versamento dell'accisa si appl
 ica l'indennità di mora nella misura del 6%, riducibile al 2% se il pagamen
 to avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza.</p><p><strong>Ravvediment
 o operoso: </strong>ammesso con riduzione della sanzione minima applicabile
 :</p><p>- a 1/10 se eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza;</p><p>
 - a 1/9 se eseguito entro 90 giorni dalla data di scadenza;</p><p>- a 1/8 s
 e eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relati
 va all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;</p><p>- a 1
 /7 se eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione re
 lativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la
  violazione;</p><p>- a 1/6 se eseguito oltre il termine per la presentazion
 e della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del q
 uale è stata commessa la violazione;</p><p>- a 1/5 del minimo se la regolar
 izzazione avviene dopo la constatazione della violazione.</p><p>(1) 30% per
  le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024.</p><p><strong>Riferimenti n
 ormativi</strong>:</p><p>-&nbsp;<em><a href="https://www.normattiva.it/uri-
 res/N2Ls?urn:nir:::1995;504~art52#:~:text=Testo%20unico%20delle%20disposizi
 oni%20legislative%20concernenti%20le%20imposte,sui%20consumi%20e%20relative
 %20sanzioni%20penali%20e%20amministrative.">Articolo 3 comma 4 e 8 bis&nbsp
 ;DLgs del 26-10-1995, n. 504</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiv
 a.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-18;471~art13!vig=">Ar
 ticolo 13 D. Lgs 471/97</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiva.it/
 uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;472~art13">Articolo 13 
 D. Lgs 472/97</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2
 Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17!vig=">Articolo 17
  D. Lgs 241/97</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N
 2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;356">DL del 01-10-2001 n. 356</a></em>
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DESCRIPTION:Ultimo giorno per procedere al pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa
  soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.\nIl pagamento dell'accis
 a sui prodotti immessi in consumo deve essere effettuato entro il giorno 16
  del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immissione.\nSono previst
 e alcune eccezioni:\n\n -     Per le immissioni in consumo di luglio, il ve
 rsamento dell'accisa va effettuato entro il 20 agosto.\n -     Per le immis
 sioni avvenute tra il 1° e il 15 dicembre, il pagamento deve essere effettu
 ato entro il 27 dicembre dello stesso anno.Soggetti obbligati: \n\n - il ti
 tolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in
  solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o il soggetto n
 ei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta
 ;\n - il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa;\
 n - il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativ
 a normativa (in caso di importazione di prodotti sottoposti ad accisa);\n -
  solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione (in ca
 so di importazione irregolare).Modalità di versamento: modello F24 telemati
 co -  sezione Accise (è consentita compensazione con i crediti derivanti da
  altri tributi ma non con crediti maturati nel settore accise a scomputo di
  debiti per altri tributi).\nSanzioni: \n\n - omesso versamento: 25% dell'i
 mporto non versato (1).\n - versamento effettuato con un ritardo non superi
 ore a 90 giorni dalla scadenza: Sanzione ridotta al 15%:\n - per ogni giorn
 o di ritardo se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza: 
 sanzione del 15% ridotta a 1/15 (1%).Al tardivo versamento dell'accisa si a
 pplica l'indennità di mora nella misura del 6%, riducibile al 2% se il paga
 mento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza.\nRavvedimento operoso:
  ammesso con riduzione della sanzione minima applicabile:\n- a 1/10 se eseg
 uito entro 30 giorni dalla data di scadenza;\n- a 1/9 se eseguito entro 90 
 giorni dalla data di scadenza;\n- a 1/8 se eseguito entro il termine per la
  presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è 
 stata commessa la violazione;\n- a 1/7 se eseguito entro il termine per la 
 presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
  corso del quale è stata commessa la violazione;\n- a 1/6 se eseguito oltre
  il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno succ
 essivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;\n- a 1/
 5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della vio
 lazione.\n(1) 30% per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024.\nRifer
 imenti normativi:\n- Articolo 3 comma 4 e 8 bis DLgs del 26-10-1995, n. 504
 ; - Articolo 13 D. Lgs 471/97; - Articolo 13 D. Lgs 472/97; - Articolo 17 D
 . Lgs 241/97; - DL del 01-10-2001 n. 356;\n
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>Ultimo giorno per procedere al pagamento dell'accisa per i prodotti ad e
 ssa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p><p>Il pagamento de
 ll'accisa sui prodotti immessi in consumo deve essere effettuato entro il g
 iorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immissione.</p><p
 >Sono previste alcune eccezioni:</p><ul><li>&nbsp; &nbsp; Per le immissioni
  in consumo di luglio, il versamento dell'accisa va effettuato entro il 20 
 agosto.</li><li>&nbsp; &nbsp; Per le immissioni avvenute tra il 1° e il 15 
 dicembre, il pagamento deve essere effettuato entro il 27 dicembre dello st
 esso anno.</li></ul><p><strong>Soggetti obbligati:&nbsp;</strong></p><ul><l
 i>il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consum
 o e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o il sog
 getto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'
 <em>imposta</em>;</li><li>il destinatario registrato che riceve i prodotti 
 soggetti ad accisa;</li><li>il debitore dell'obbligazione doganale individu
 ato in base alla relativa normativa (in caso di importazione di prodotti so
 ttoposti ad accisa);</li><li>solido, qualsiasi altra persona che ha parteci
 pato all'importazione (in caso di importazione irregolare).</li></ul><p><st
 rong>Modalità di versamento: </strong><em>modello F24 </em><em>telematico -
 &nbsp; sezione </em>Accise (è consentita compensazione con i crediti deriva
 nti da altri <em>tributi</em> ma non con crediti maturati nel settore accis
 e a scomputo di debiti per altri <em>tributi</em>).</p><p><strong>Sanzioni:
  </strong></p><ul><li>omesso versamento: 25% dell'importo non versato (1).<
 /li><li>versamento effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dall
 a scadenza: Sanzione ridotta al 15%:</li><li>per ogni giorno di ritardo se 
 il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza: sanzione del 15%
  ridotta a 1/15 (1%).</li></ul><p>Al tardivo versamento dell'accisa si appl
 ica l'indennità di mora nella misura del 6%, riducibile al 2% se il pagamen
 to avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza.</p><p><strong>Ravvediment
 o operoso: </strong>ammesso con riduzione della sanzione minima applicabile
 :</p><p>- a 1/10 se eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza;</p><p>
 - a 1/9 se eseguito entro 90 giorni dalla data di scadenza;</p><p>- a 1/8 s
 e eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relati
 va all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;</p><p>- a 1
 /7 se eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione re
 lativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la
  violazione;</p><p>- a 1/6 se eseguito oltre il termine per la presentazion
 e della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del q
 uale è stata commessa la violazione;</p><p>- a 1/5 del minimo se la regolar
 izzazione avviene dopo la constatazione della violazione.</p><p>(1) 30% per
  le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024.</p><p><strong>Riferimenti n
 ormativi</strong>:</p><p>-&nbsp;<em><a href="https://www.normattiva.it/uri-
 res/N2Ls?urn:nir:::1995;504~art52#:~:text=Testo%20unico%20delle%20disposizi
 oni%20legislative%20concernenti%20le%20imposte,sui%20consumi%20e%20relative
 %20sanzioni%20penali%20e%20amministrative.">Articolo 3 comma 4 e 8 bis&nbsp
 ;DLgs del 26-10-1995, n. 504</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiv
 a.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-18;471~art13!vig=">Ar
 ticolo 13 D. Lgs 471/97</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiva.it/
 uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;472~art13">Articolo 13 
 D. Lgs 472/97</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2
 Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17!vig=">Articolo 17
  D. Lgs 241/97</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N
 2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;356">DL del 01-10-2001 n. 356</a></em>
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DESCRIPTION:Ultimo giorno per procedere al pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa
  soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.\nIl pagamento dell'accis
 a sui prodotti immessi in consumo deve essere effettuato entro il giorno 16
  del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immissione.\nSono previst
 e alcune eccezioni:\n\n -     Per le immissioni in consumo di luglio, il ve
 rsamento dell'accisa va effettuato entro il 20 agosto.\n -     Per le immis
 sioni avvenute tra il 1° e il 15 dicembre, il pagamento deve essere effettu
 ato entro il 27 dicembre dello stesso anno.Soggetti obbligati: \n\n - il ti
 tolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in
  solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o il soggetto n
 ei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta
 ;\n - il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa;\
 n - il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativ
 a normativa (in caso di importazione di prodotti sottoposti ad accisa);\n -
  solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione (in ca
 so di importazione irregolare).Modalità di versamento: modello F24 telemati
 co -  sezione Accise (è consentita compensazione con i crediti derivanti da
  altri tributi ma non con crediti maturati nel settore accise a scomputo di
  debiti per altri tributi).\nSanzioni: \n\n - omesso versamento: 25% dell'i
 mporto non versato (1).\n - versamento effettuato con un ritardo non superi
 ore a 90 giorni dalla scadenza: Sanzione ridotta al 15%:\n - per ogni giorn
 o di ritardo se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza: 
 sanzione del 15% ridotta a 1/15 (1%).Al tardivo versamento dell'accisa si a
 pplica l'indennità di mora nella misura del 6%, riducibile al 2% se il paga
 mento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza.\nRavvedimento operoso:
  ammesso con riduzione della sanzione minima applicabile:\n- a 1/10 se eseg
 uito entro 30 giorni dalla data di scadenza;\n- a 1/9 se eseguito entro 90 
 giorni dalla data di scadenza;\n- a 1/8 se eseguito entro il termine per la
  presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è 
 stata commessa la violazione;\n- a 1/7 se eseguito entro il termine per la 
 presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
  corso del quale è stata commessa la violazione;\n- a 1/6 se eseguito oltre
  il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno succ
 essivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;\n- a 1/
 5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della vio
 lazione.\n(1) 30% per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024.\nRifer
 imenti normativi:\n- Articolo 3 comma 4 e 8 bis DLgs del 26-10-1995, n. 504
 ; - Articolo 13 D. Lgs 471/97; - Articolo 13 D. Lgs 472/97; - Articolo 17 D
 . Lgs 241/97; - DL del 01-10-2001 n. 356;\n
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>Ultimo giorno per procedere al pagamento dell'accisa per i prodotti ad e
 ssa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p><p>Il pagamento de
 ll'accisa sui prodotti immessi in consumo deve essere effettuato entro il g
 iorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immissione.</p><p
 >Sono previste alcune eccezioni:</p><ul><li>&nbsp; &nbsp; Per le immissioni
  in consumo di luglio, il versamento dell'accisa va effettuato entro il 20 
 agosto.</li><li>&nbsp; &nbsp; Per le immissioni avvenute tra il 1° e il 15 
 dicembre, il pagamento deve essere effettuato entro il 27 dicembre dello st
 esso anno.</li></ul><p><strong>Soggetti obbligati:&nbsp;</strong></p><ul><l
 i>il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consum
 o e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o il sog
 getto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'
 <em>imposta</em>;</li><li>il destinatario registrato che riceve i prodotti 
 soggetti ad accisa;</li><li>il debitore dell'obbligazione doganale individu
 ato in base alla relativa normativa (in caso di importazione di prodotti so
 ttoposti ad accisa);</li><li>solido, qualsiasi altra persona che ha parteci
 pato all'importazione (in caso di importazione irregolare).</li></ul><p><st
 rong>Modalità di versamento: </strong><em>modello F24 </em><em>telematico -
 &nbsp; sezione </em>Accise (è consentita compensazione con i crediti deriva
 nti da altri <em>tributi</em> ma non con crediti maturati nel settore accis
 e a scomputo di debiti per altri <em>tributi</em>).</p><p><strong>Sanzioni:
  </strong></p><ul><li>omesso versamento: 25% dell'importo non versato (1).<
 /li><li>versamento effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dall
 a scadenza: Sanzione ridotta al 15%:</li><li>per ogni giorno di ritardo se 
 il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza: sanzione del 15%
  ridotta a 1/15 (1%).</li></ul><p>Al tardivo versamento dell'accisa si appl
 ica l'indennità di mora nella misura del 6%, riducibile al 2% se il pagamen
 to avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza.</p><p><strong>Ravvediment
 o operoso: </strong>ammesso con riduzione della sanzione minima applicabile
 :</p><p>- a 1/10 se eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza;</p><p>
 - a 1/9 se eseguito entro 90 giorni dalla data di scadenza;</p><p>- a 1/8 s
 e eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relati
 va all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;</p><p>- a 1
 /7 se eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione re
 lativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la
  violazione;</p><p>- a 1/6 se eseguito oltre il termine per la presentazion
 e della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del q
 uale è stata commessa la violazione;</p><p>- a 1/5 del minimo se la regolar
 izzazione avviene dopo la constatazione della violazione.</p><p>(1) 30% per
  le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024.</p><p><strong>Riferimenti n
 ormativi</strong>:</p><p>-&nbsp;<em><a href="https://www.normattiva.it/uri-
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 oni%20legislative%20concernenti%20le%20imposte,sui%20consumi%20e%20relative
 %20sanzioni%20penali%20e%20amministrative.">Articolo 3 comma 4 e 8 bis&nbsp
 ;DLgs del 26-10-1995, n. 504</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiv
 a.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-18;471~art13!vig=">Ar
 ticolo 13 D. Lgs 471/97</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiva.it/
 uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;472~art13">Articolo 13 
 D. Lgs 472/97</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2
 Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17!vig=">Articolo 17
  D. Lgs 241/97</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N
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DESCRIPTION:Ultimo giorno per procedere al pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa
  soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.\nIl pagamento dell'accis
 a sui prodotti immessi in consumo deve essere effettuato entro il giorno 16
  del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immissione.\nSono previst
 e alcune eccezioni:\n\n -     Per le immissioni in consumo di luglio, il ve
 rsamento dell'accisa va effettuato entro il 20 agosto.\n -     Per le immis
 sioni avvenute tra il 1° e il 15 dicembre, il pagamento deve essere effettu
 ato entro il 27 dicembre dello stesso anno.Soggetti obbligati: \n\n - il ti
 tolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in
  solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o il soggetto n
 ei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta
 ;\n - il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa;\
 n - il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativ
 a normativa (in caso di importazione di prodotti sottoposti ad accisa);\n -
  solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione (in ca
 so di importazione irregolare).Modalità di versamento: modello F24 telemati
 co -  sezione Accise (è consentita compensazione con i crediti derivanti da
  altri tributi ma non con crediti maturati nel settore accise a scomputo di
  debiti per altri tributi).\nSanzioni: \n\n - omesso versamento: 25% dell'i
 mporto non versato (1).\n - versamento effettuato con un ritardo non superi
 ore a 90 giorni dalla scadenza: Sanzione ridotta al 15%:\n - per ogni giorn
 o di ritardo se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza: 
 sanzione del 15% ridotta a 1/15 (1%).Al tardivo versamento dell'accisa si a
 pplica l'indennità di mora nella misura del 6%, riducibile al 2% se il paga
 mento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza.\nRavvedimento operoso:
  ammesso con riduzione della sanzione minima applicabile:\n- a 1/10 se eseg
 uito entro 30 giorni dalla data di scadenza;\n- a 1/9 se eseguito entro 90 
 giorni dalla data di scadenza;\n- a 1/8 se eseguito entro il termine per la
  presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è 
 stata commessa la violazione;\n- a 1/7 se eseguito entro il termine per la 
 presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
  corso del quale è stata commessa la violazione;\n- a 1/6 se eseguito oltre
  il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno succ
 essivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;\n- a 1/
 5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della vio
 lazione.\n(1) 30% per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024.\nRifer
 imenti normativi:\n- Articolo 3 comma 4 e 8 bis DLgs del 26-10-1995, n. 504
 ; - Articolo 13 D. Lgs 471/97; - Articolo 13 D. Lgs 472/97; - Articolo 17 D
 . Lgs 241/97; - DL del 01-10-2001 n. 356;\n
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>Ultimo giorno per procedere al pagamento dell'accisa per i prodotti ad e
 ssa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p><p>Il pagamento de
 ll'accisa sui prodotti immessi in consumo deve essere effettuato entro il g
 iorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immissione.</p><p
 >Sono previste alcune eccezioni:</p><ul><li>&nbsp; &nbsp; Per le immissioni
  in consumo di luglio, il versamento dell'accisa va effettuato entro il 20 
 agosto.</li><li>&nbsp; &nbsp; Per le immissioni avvenute tra il 1° e il 15 
 dicembre, il pagamento deve essere effettuato entro il 27 dicembre dello st
 esso anno.</li></ul><p><strong>Soggetti obbligati:&nbsp;</strong></p><ul><l
 i>il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consum
 o e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o il sog
 getto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'
 <em>imposta</em>;</li><li>il destinatario registrato che riceve i prodotti 
 soggetti ad accisa;</li><li>il debitore dell'obbligazione doganale individu
 ato in base alla relativa normativa (in caso di importazione di prodotti so
 ttoposti ad accisa);</li><li>solido, qualsiasi altra persona che ha parteci
 pato all'importazione (in caso di importazione irregolare).</li></ul><p><st
 rong>Modalità di versamento: </strong><em>modello F24 </em><em>telematico -
 &nbsp; sezione </em>Accise (è consentita compensazione con i crediti deriva
 nti da altri <em>tributi</em> ma non con crediti maturati nel settore accis
 e a scomputo di debiti per altri <em>tributi</em>).</p><p><strong>Sanzioni:
  </strong></p><ul><li>omesso versamento: 25% dell'importo non versato (1).<
 /li><li>versamento effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dall
 a scadenza: Sanzione ridotta al 15%:</li><li>per ogni giorno di ritardo se 
 il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza: sanzione del 15%
  ridotta a 1/15 (1%).</li></ul><p>Al tardivo versamento dell'accisa si appl
 ica l'indennità di mora nella misura del 6%, riducibile al 2% se il pagamen
 to avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza.</p><p><strong>Ravvediment
 o operoso: </strong>ammesso con riduzione della sanzione minima applicabile
 :</p><p>- a 1/10 se eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza;</p><p>
 - a 1/9 se eseguito entro 90 giorni dalla data di scadenza;</p><p>- a 1/8 s
 e eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relati
 va all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;</p><p>- a 1
 /7 se eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione re
 lativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la
  violazione;</p><p>- a 1/6 se eseguito oltre il termine per la presentazion
 e della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del q
 uale è stata commessa la violazione;</p><p>- a 1/5 del minimo se la regolar
 izzazione avviene dopo la constatazione della violazione.</p><p>(1) 30% per
  le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024.</p><p><strong>Riferimenti n
 ormativi</strong>:</p><p>-&nbsp;<em><a href="https://www.normattiva.it/uri-
 res/N2Ls?urn:nir:::1995;504~art52#:~:text=Testo%20unico%20delle%20disposizi
 oni%20legislative%20concernenti%20le%20imposte,sui%20consumi%20e%20relative
 %20sanzioni%20penali%20e%20amministrative.">Articolo 3 comma 4 e 8 bis&nbsp
 ;DLgs del 26-10-1995, n. 504</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiv
 a.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-18;471~art13!vig=">Ar
 ticolo 13 D. Lgs 471/97</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiva.it/
 uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;472~art13">Articolo 13 
 D. Lgs 472/97</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2
 Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17!vig=">Articolo 17
  D. Lgs 241/97</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N
 2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;356">DL del 01-10-2001 n. 356</a></em>
 ;</p>
URL;VALUE=URI:https://studiomontanaro.com/scadenziario/1150/-/accise-versamento?tmpl=comp
 onent

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