BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//jEvents 2.0 for Joomla//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Rome
BEGIN:STANDARD
DTSTART:20240116T000000
RDATE:20240331T030000
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:Europe/Rome CET
END:STANDARD
BEGIN:STANDARD
DTSTART:20241027T020000
RDATE:20250330T030000
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:Europe/Rome CET
END:STANDARD
BEGIN:STANDARD
DTSTART:20251026T020000
RDATE:20260329T030000
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:Europe/Rome CET
END:STANDARD
BEGIN:STANDARD
DTSTART:20261025T020000
RDATE:20270328T030000
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:Europe/Rome CET
END:STANDARD
BEGIN:STANDARD
DTSTART:20271031T020000
RDATE:20280326T030000
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:Europe/Rome CET
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
DTSTART:20240331T030000
RDATE:20241027T020000
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:Europe/Rome CEST
END:DAYLIGHT
BEGIN:DAYLIGHT
DTSTART:20250330T030000
RDATE:20251026T020000
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:Europe/Rome CEST
END:DAYLIGHT
BEGIN:DAYLIGHT
DTSTART:20260329T030000
RDATE:20261025T020000
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:Europe/Rome CEST
END:DAYLIGHT
BEGIN:DAYLIGHT
DTSTART:20270328T030000
RDATE:20271031T020000
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:Europe/Rome CEST
END:DAYLIGHT
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
UID:72d286a0cc527ce4f5321363fee6240c
CATEGORIES:Pagamenti
CREATED:19700101T010000
SUMMARY:Accise: versamento
DESCRIPTION:<p>Ultimo giorno per procedere al pagamento dell'accisa per i prodotti ad e
 ssa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p><p>Il pagamento de
 ll'accisa sui prodotti immessi in consumo deve essere effettuato entro il g
 iorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immissione.</p><p
 >Sono previste alcune eccezioni:</p><ul><li>    Per le immissioni in consum
 o di luglio, il versamento dell'accisa va effettuato entro il 20 agosto.</l
 i><li>    Per le immissioni avvenute tra il 1° e il 15 dicembre, il pagamen
 to deve essere effettuato entro il 27 dicembre dello stesso anno.</li></ul>
 <p><strong>Soggetti obbligati: </strong></p><ul><li>il titolare del deposit
 o fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggett
 i che si siano resi garanti del pagamento o il soggetto nei cui confronti s
 i verificano i presupposti per l'esigibilità dell'<em>imposta</em>;</li><li
 >il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa;</li><
 li>il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa
  normativa (in caso di importazione di prodotti sottoposti ad accisa);</li>
 <li>solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione (in
  caso di importazione irregolare).</li></ul><p><strong>Modalità di versamen
 to: </strong><em>modello F24 </em><em>telematico -  sezione </em>Accise (è 
 consentita compensazione con i crediti derivanti da altri <em>tributi</em> 
 ma non con crediti maturati nel settore accise a scomputo di debiti per alt
 ri <em>tributi</em>).</p><p><strong>Sanzioni: </strong></p><ul><li>omesso v
 ersamento: 25% dell'importo non versato (1).</li><li>versamento effettuato 
 con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza: Sanzione ridotta a
 l 15%:</li><li>per ogni giorno di ritardo se il versamento è effettuato ent
 ro 15 giorni dalla scadenza: sanzione del 15% ridotta a 1/15 (1%).</li></ul
 ><p>Al tardivo versamento dell'accisa si applica l'indennità di mora nella 
 misura del 6%, riducibile al 2% se il pagamento avviene entro 5 giorni dall
 a data di scadenza.</p><p><strong>Ravvedimento operoso: </strong>ammesso co
 n riduzione della sanzione minima applicabile:</p><p>- a 1/10 se eseguito e
 ntro 30 giorni dalla data di scadenza;</p><p>- a 1/9 se eseguito entro 90 g
 iorni dalla data di scadenza;</p><p>- a 1/8 se eseguito entro il termine pe
 r la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del qual
 e è stata commessa la violazione;</p><p>- a 1/7 se eseguito entro il termin
 e per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a q
 uello nel corso del quale è stata commessa la violazione;</p><p>- a 1/6 se 
 eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa
  all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la viola
 zione;</p><p>- a 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la cons
 tatazione della violazione.</p><p>(1) 30% per le violazioni commesse sino a
 l 31 agosto 2024.</p><p><strong>Riferimenti normativi</strong>:</p><p>- <em
 ><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1995;504~art52#:
 ~:text=Testo%20unico%20delle%20disposizioni%20legislative%20concernenti%20l
 e%20imposte,sui%20consumi%20e%20relative%20sanzioni%20penali%20e%20amminist
 rative.">Articolo 3 comma 4 e 8 bis DLgs del 26-10-1995, n. 504</a></em>; -
  <em><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.
 legge:1997-12-18;471~art13!vig=">Articolo 13 D. Lgs 471/97</a></em>; - <em>
 <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legis
 lativo:1997;472~art13">Articolo 13 D. Lgs 472/97</a></em>; - <em><a href="h
 ttps://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:199
 7-07-09;241~art17!vig=">Articolo 17 D. Lgs 241/97</a></em>; - <em><a href="
 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;356
 ">DL del 01-10-2001 n. 356</a></em>;</p>
DTSTAMP:20260910T140138
DTSTART;TZID=Europe/Rome;VALUE=DATE:20250116
DTEND;TZID=Europe/Rome;VALUE=DATE:20250117
SEQUENCE:0
RRULE:FREQ=MONTHLY;COUNT=12;INTERVAL=1;BYMONTHDAY=+16
TRANSP:OPAQUE
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:72d286a0cc527ce4f5321363fee6240c
CATEGORIES:Pagamenti
CREATED:20241117T100551
SUMMARY:Accise: versamento
DESCRIPTION:<p>Ultimo giorno per procedere al pagamento dell'accisa per i prodotti ad e
 ssa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p><p>Il pagamento de
 ll'accisa sui prodotti immessi in consumo deve essere effettuato entro il g
 iorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immissione.</p><p
 >Sono previste alcune eccezioni:</p><ul><li>&nbsp; &nbsp; Per le immissioni
  in consumo di luglio, il versamento dell'accisa va effettuato entro il 20 
 agosto.</li><li>&nbsp; &nbsp; Per le immissioni avvenute tra il 1° e il 15 
 dicembre, il pagamento deve essere effettuato entro il 27 dicembre dello st
 esso anno.</li></ul><p><strong>Soggetti obbligati:&nbsp;</strong></p><ul><l
 i>il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consum
 o e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o il sog
 getto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'
 <em>imposta</em>;</li><li>il destinatario registrato che riceve i prodotti 
 soggetti ad accisa;</li><li>il debitore dell'obbligazione doganale individu
 ato in base alla relativa normativa (in caso di importazione di prodotti so
 ttoposti ad accisa);</li><li>solido, qualsiasi altra persona che ha parteci
 pato all'importazione (in caso di importazione irregolare).</li></ul><p><st
 rong>Modalità di versamento: </strong><em>modello <span class="mytool"><a h
 ref="/risorse/glossario/modello-f24" title="&lt;p&gt;Il versamento di &lt;e
 m&gt;imposte&lt;/em&gt;, ritenute, &lt;em&gt;tributi&lt;/em&gt;, contributi
  e premi deve essere effettuato utilizzando la delega irrevocabile di pagam
 ento &ldquo;&lt;em&gt;modello f24&lt;/em&gt;&rdquo;.  Per approfondimenti &
 lt;em&gt;&lt;a href=&quot;risorse/utility/item/3172-modello-f24.html&quot;&
 gt;clicca qui&lt;/a&gt;.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;" >F24</a></span> </em><em>tel
 ematico -&nbsp; sezione </em>Accise (è consentita compensazione con i credi
 ti derivanti da altri <em>tributi</em> ma non con crediti maturati nel sett
 ore accise a scomputo di debiti per altri <em>tributi</em>).</p><p><strong>
 Sanzioni: </strong></p><ul><li>omesso versamento: 25% dell'importo non vers
 ato (1).</li><li>versamento effettuato con un ritardo non superiore a 90 gi
 orni dalla scadenza: Sanzione ridotta al 15%:</li><li>per ogni giorno di ri
 tardo se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza: sanzion
 e del 15% ridotta a 1/15 (1%).</li></ul><p>Al tardivo versamento dell'accis
 a si applica l'indennità di mora nella misura del 6%, riducibile al 2% se i
 l pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza.</p><p><strong>Ra
 vvedimento operoso: </strong>ammesso con riduzione della sanzione minima ap
 plicabile:</p><p>- a 1/10 se eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenz
 a;</p><p>- a 1/9 se eseguito entro 90 giorni dalla data di scadenza;</p><p>
 - a 1/8 se eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazio
 ne relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;</p
 ><p>- a 1/7 se eseguito entro il termine per la presentazione della dichiar
 azione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata co
 mmessa la violazione;</p><p>- a 1/6 se eseguito oltre il termine per la pre
 sentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel co
 rso del quale è stata commessa la violazione;</p><p>- a 1/5 del minimo se l
 a regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione.</p><p>(1
 ) 30% per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024.</p><p><strong>Rife
 rimenti normativi</strong>:</p><p>-&nbsp;<em><a href="https://www.normattiv
 a.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1995;504~art52#:~:text=Testo%20unico%20delle%20
 disposizioni%20legislative%20concernenti%20le%20imposte,sui%20consumi%20e%2
 0relative%20sanzioni%20penali%20e%20amministrative.">Articolo 3 comma 4 e 8
  bis&nbsp;DLgs del 26-10-1995, n. 504</a></em>; - <em><a href="https://www.
 normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-18;471~art13
 !vig=">Articolo 13 D. Lgs 471/97</a></em>; - <em><a href="https://www.norma
 ttiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;472~art13">Art
 icolo 13 D. Lgs 472/97</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiva.it/u
 ri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17!vig=">Ar
 ticolo 17 D. Lgs 241/97</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiva.it/
 uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;356">DL del 01-10-2001 n. 356
 </a></em>;</p>
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>Ultimo giorno per procedere al pagamento dell'accisa per i prodotti ad e
 ssa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p><p>Il pagamento de
 ll'accisa sui prodotti immessi in consumo deve essere effettuato entro il g
 iorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immissione.</p><p
 >Sono previste alcune eccezioni:</p><ul><li>&nbsp; &nbsp; Per le immissioni
  in consumo di luglio, il versamento dell'accisa va effettuato entro il 20 
 agosto.</li><li>&nbsp; &nbsp; Per le immissioni avvenute tra il 1° e il 15 
 dicembre, il pagamento deve essere effettuato entro il 27 dicembre dello st
 esso anno.</li></ul><p><strong>Soggetti obbligati:&nbsp;</strong></p><ul><l
 i>il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consum
 o e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o il sog
 getto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'
 <em>imposta</em>;</li><li>il destinatario registrato che riceve i prodotti 
 soggetti ad accisa;</li><li>il debitore dell'obbligazione doganale individu
 ato in base alla relativa normativa (in caso di importazione di prodotti so
 ttoposti ad accisa);</li><li>solido, qualsiasi altra persona che ha parteci
 pato all'importazione (in caso di importazione irregolare).</li></ul><p><st
 rong>Modalità di versamento: </strong><em>modello <span class="mytool"><a h
 ref="https://studiomontanaro.com/risorse/glossario/modello-f24" title="&lt;
 p&gt;Il versamento di &lt;em&gt;imposte&lt;/em&gt;, ritenute, &lt;em&gt;tri
 buti&lt;/em&gt;, contributi e premi deve essere effettuato utilizzando la d
 elega irrevocabile di pagamento &ldquo;&lt;em&gt;modello f24&lt;/em&gt;&rdq
 uo;.  Per approfondimenti &lt;em&gt;&lt;a href=&quot;risorse/utility/item/3
 172-modello-f24.html&quot;&gt;clicca qui&lt;/a&gt;.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;" >
 F24</a></span> </em><em>telematico -&nbsp; sezione </em>Accise (è consentit
 a compensazione con i crediti derivanti da altri <em>tributi</em> ma non co
 n crediti maturati nel settore accise a scomputo di debiti per altri <em>tr
 ibuti</em>).</p><p><strong>Sanzioni: </strong></p><ul><li>omesso versamento
 : 25% dell'importo non versato (1).</li><li>versamento effettuato con un ri
 tardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza: Sanzione ridotta al 15%:</l
 i><li>per ogni giorno di ritardo se il versamento è effettuato entro 15 gio
 rni dalla scadenza: sanzione del 15% ridotta a 1/15 (1%).</li></ul><p>Al ta
 rdivo versamento dell'accisa si applica l'indennità di mora nella misura de
 l 6%, riducibile al 2% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di
  scadenza.</p><p><strong>Ravvedimento operoso: </strong>ammesso con riduzio
 ne della sanzione minima applicabile:</p><p>- a 1/10 se eseguito entro 30 g
 iorni dalla data di scadenza;</p><p>- a 1/9 se eseguito entro 90 giorni dal
 la data di scadenza;</p><p>- a 1/8 se eseguito entro il termine per la pres
 entazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata
  commessa la violazione;</p><p>- a 1/7 se eseguito entro il termine per la 
 presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
  corso del quale è stata commessa la violazione;</p><p>- a 1/6 se eseguito 
 oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno
  successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;</p
 ><p>- a 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione
  della violazione.</p><p>(1) 30% per le violazioni commesse sino al 31 agos
 to 2024.</p><p><strong>Riferimenti normativi</strong>:</p><p>-&nbsp;<em><a 
 href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1995;504~art52#:~:te
 xt=Testo%20unico%20delle%20disposizioni%20legislative%20concernenti%20le%20
 imposte,sui%20consumi%20e%20relative%20sanzioni%20penali%20e%20amministrati
 ve.">Articolo 3 comma 4 e 8 bis&nbsp;DLgs del 26-10-1995, n. 504</a></em>; 
 - <em><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto
 .legge:1997-12-18;471~art13!vig=">Articolo 13 D. Lgs 471/97</a></em>; - <em
 ><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legi
 slativo:1997;472~art13">Articolo 13 D. Lgs 472/97</a></em>; - <em><a href="
 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:19
 97-07-09;241~art17!vig=">Articolo 17 D. Lgs 241/97</a></em>; - <em><a href=
 "https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;35
 6">DL del 01-10-2001 n. 356</a></em>;</p>
URL;VALUE=URI:https://studiomontanaro.com/scadenziario/1140/-/accise-versamento?tmpl=comp
 onent

DTSTAMP:20260910T140138
DTSTART;TZID=Europe/Rome:20250217T000000
DTEND;TZID=Europe/Rome:20250217T235959
RECURRENCE-ID;TZID=Europe/Rome:20250216T000000
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:72d286a0cc527ce4f5321363fee6240c
CATEGORIES:Pagamenti
CREATED:20241117T100551
SUMMARY:Accise: versamento
DESCRIPTION:<p>Ultimo giorno per procedere al pagamento dell'accisa per i prodotti ad e
 ssa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p><p>Il pagamento de
 ll'accisa sui prodotti immessi in consumo deve essere effettuato entro il g
 iorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immissione.</p><p
 >Sono previste alcune eccezioni:</p><ul><li>&nbsp; &nbsp; Per le immissioni
  in consumo di luglio, il versamento dell'accisa va effettuato entro il 20 
 agosto.</li><li>&nbsp; &nbsp; Per le immissioni avvenute tra il 1° e il 15 
 dicembre, il pagamento deve essere effettuato entro il 27 dicembre dello st
 esso anno.</li></ul><p><strong>Soggetti obbligati:&nbsp;</strong></p><ul><l
 i>il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consum
 o e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o il sog
 getto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'
 <em>imposta</em>;</li><li>il destinatario registrato che riceve i prodotti 
 soggetti ad accisa;</li><li>il debitore dell'obbligazione doganale individu
 ato in base alla relativa normativa (in caso di importazione di prodotti so
 ttoposti ad accisa);</li><li>solido, qualsiasi altra persona che ha parteci
 pato all'importazione (in caso di importazione irregolare).</li></ul><p><st
 rong>Modalità di versamento: </strong><em>modello F24 </em><em>telematico -
 &nbsp; sezione </em>Accise (è consentita compensazione con i crediti deriva
 nti da altri <em>tributi</em> ma non con crediti maturati nel settore accis
 e a scomputo di debiti per altri <em>tributi</em>).</p><p><strong>Sanzioni:
  </strong></p><ul><li>omesso versamento: 25% dell'importo non versato (1).<
 /li><li>versamento effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dall
 a scadenza: Sanzione ridotta al 15%:</li><li>per ogni giorno di ritardo se 
 il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza: sanzione del 15%
  ridotta a 1/15 (1%).</li></ul><p>Al tardivo versamento dell'accisa si appl
 ica l'indennità di mora nella misura del 6%, riducibile al 2% se il pagamen
 to avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza.</p><p><strong>Ravvediment
 o operoso: </strong>ammesso con riduzione della sanzione minima applicabile
 :</p><p>- a 1/10 se eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza;</p><p>
 - a 1/9 se eseguito entro 90 giorni dalla data di scadenza;</p><p>- a 1/8 s
 e eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relati
 va all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;</p><p>- a 1
 /7 se eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione re
 lativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la
  violazione;</p><p>- a 1/6 se eseguito oltre il termine per la presentazion
 e della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del q
 uale è stata commessa la violazione;</p><p>- a 1/5 del minimo se la regolar
 izzazione avviene dopo la constatazione della violazione.</p><p>(1) 30% per
  le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024.</p><p><strong>Riferimenti n
 ormativi</strong>:</p><p>-&nbsp;<em><a href="https://www.normattiva.it/uri-
 res/N2Ls?urn:nir:::1995;504~art52#:~:text=Testo%20unico%20delle%20disposizi
 oni%20legislative%20concernenti%20le%20imposte,sui%20consumi%20e%20relative
 %20sanzioni%20penali%20e%20amministrative.">Articolo 3 comma 4 e 8 bis&nbsp
 ;DLgs del 26-10-1995, n. 504</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiv
 a.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-18;471~art13!vig=">Ar
 ticolo 13 D. Lgs 471/97</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiva.it/
 uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;472~art13">Articolo 13 
 D. Lgs 472/97</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2
 Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17!vig=">Articolo 17
  D. Lgs 241/97</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N
 2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;356">DL del 01-10-2001 n. 356</a></em>
 ;</p>
URL;VALUE=URI:https://studiomontanaro.com/scadenziario/1141/-/accise-versamento?tmpl=comp
 onent

DTSTAMP:20260910T140138
DTSTART;TZID=Europe/Rome:20250317T000000
DTEND;TZID=Europe/Rome:20250317T235959
RECURRENCE-ID;TZID=Europe/Rome:20250316T000000
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:72d286a0cc527ce4f5321363fee6240c
CATEGORIES:Pagamenti
CREATED:20241117T100551
SUMMARY:Accise: versamento
DESCRIPTION:<p>Ultimo giorno per procedere al pagamento dell'accisa per i prodotti ad e
 ssa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p><p>Il pagamento de
 ll'accisa sui prodotti immessi in consumo deve essere effettuato entro il g
 iorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immissione.</p><p
 >Sono previste alcune eccezioni:</p><ul><li>&nbsp; &nbsp; Per le immissioni
  in consumo di luglio, il versamento dell'accisa va effettuato entro il 20 
 agosto.</li><li>&nbsp; &nbsp; Per le immissioni avvenute tra il 1° e il 15 
 dicembre, il pagamento deve essere effettuato entro il 27 dicembre dello st
 esso anno.</li></ul><p><strong>Soggetti obbligati:&nbsp;</strong></p><ul><l
 i>il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consum
 o e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o il sog
 getto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'
 <em>imposta</em>;</li><li>il destinatario registrato che riceve i prodotti 
 soggetti ad accisa;</li><li>il debitore dell'obbligazione doganale individu
 ato in base alla relativa normativa (in caso di importazione di prodotti so
 ttoposti ad accisa);</li><li>solido, qualsiasi altra persona che ha parteci
 pato all'importazione (in caso di importazione irregolare).</li></ul><p><st
 rong>Modalità di versamento: </strong><em>modello F24 </em><em>telematico -
 &nbsp; sezione </em>Accise (è consentita compensazione con i crediti deriva
 nti da altri <em>tributi</em> ma non con crediti maturati nel settore accis
 e a scomputo di debiti per altri <em>tributi</em>).</p><p><strong>Sanzioni:
  </strong></p><ul><li>omesso versamento: 25% dell'importo non versato (1).<
 /li><li>versamento effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dall
 a scadenza: Sanzione ridotta al 15%:</li><li>per ogni giorno di ritardo se 
 il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza: sanzione del 15%
  ridotta a 1/15 (1%).</li></ul><p>Al tardivo versamento dell'accisa si appl
 ica l'indennità di mora nella misura del 6%, riducibile al 2% se il pagamen
 to avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza.</p><p><strong>Ravvediment
 o operoso: </strong>ammesso con riduzione della sanzione minima applicabile
 :</p><p>- a 1/10 se eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza;</p><p>
 - a 1/9 se eseguito entro 90 giorni dalla data di scadenza;</p><p>- a 1/8 s
 e eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relati
 va all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;</p><p>- a 1
 /7 se eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione re
 lativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la
  violazione;</p><p>- a 1/6 se eseguito oltre il termine per la presentazion
 e della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del q
 uale è stata commessa la violazione;</p><p>- a 1/5 del minimo se la regolar
 izzazione avviene dopo la constatazione della violazione.</p><p>(1) 30% per
  le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024.</p><p><strong>Riferimenti n
 ormativi</strong>:</p><p>-&nbsp;<em><a href="https://www.normattiva.it/uri-
 res/N2Ls?urn:nir:::1995;504~art52#:~:text=Testo%20unico%20delle%20disposizi
 oni%20legislative%20concernenti%20le%20imposte,sui%20consumi%20e%20relative
 %20sanzioni%20penali%20e%20amministrative.">Articolo 3 comma 4 e 8 bis&nbsp
 ;DLgs del 26-10-1995, n. 504</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiv
 a.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-18;471~art13!vig=">Ar
 ticolo 13 D. Lgs 471/97</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiva.it/
 uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;472~art13">Articolo 13 
 D. Lgs 472/97</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2
 Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17!vig=">Articolo 17
  D. Lgs 241/97</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N
 2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;356">DL del 01-10-2001 n. 356</a></em>
 ;</p>
URL;VALUE=URI:https://studiomontanaro.com/scadenziario/1146/-/accise-versamento?tmpl=comp
 onent

DTSTAMP:20260910T140138
DTSTART;TZID=Europe/Rome:20250820T000000
DTEND;TZID=Europe/Rome:20250820T235959
RECURRENCE-ID;TZID=Europe/Rome:20250816T000000
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:72d286a0cc527ce4f5321363fee6240c
CATEGORIES:Pagamenti
CREATED:20241117T100551
SUMMARY:Accise: versamento
DESCRIPTION:<p>Ultimo giorno per procedere al pagamento dell'accisa per i prodotti ad e
 ssa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p><p>Il pagamento de
 ll'accisa sui prodotti immessi in consumo deve essere effettuato entro il g
 iorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immissione.</p><p
 >Sono previste alcune eccezioni:</p><ul><li>&nbsp; &nbsp; Per le immissioni
  in consumo di luglio, il versamento dell'accisa va effettuato entro il 20 
 agosto.</li><li>&nbsp; &nbsp; Per le immissioni avvenute tra il 1° e il 15 
 dicembre, il pagamento deve essere effettuato entro il 27 dicembre dello st
 esso anno.</li></ul><p><strong>Soggetti obbligati:&nbsp;</strong></p><ul><l
 i>il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consum
 o e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o il sog
 getto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'
 <em>imposta</em>;</li><li>il destinatario registrato che riceve i prodotti 
 soggetti ad accisa;</li><li>il debitore dell'obbligazione doganale individu
 ato in base alla relativa normativa (in caso di importazione di prodotti so
 ttoposti ad accisa);</li><li>solido, qualsiasi altra persona che ha parteci
 pato all'importazione (in caso di importazione irregolare).</li></ul><p><st
 rong>Modalità di versamento: </strong><em>modello F24 </em><em>telematico -
 &nbsp; sezione </em>Accise (è consentita compensazione con i crediti deriva
 nti da altri <em>tributi</em> ma non con crediti maturati nel settore accis
 e a scomputo di debiti per altri <em>tributi</em>).</p><p><strong>Sanzioni:
  </strong></p><ul><li>omesso versamento: 25% dell'importo non versato (1).<
 /li><li>versamento effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dall
 a scadenza: Sanzione ridotta al 15%:</li><li>per ogni giorno di ritardo se 
 il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza: sanzione del 15%
  ridotta a 1/15 (1%).</li></ul><p>Al tardivo versamento dell'accisa si appl
 ica l'indennità di mora nella misura del 6%, riducibile al 2% se il pagamen
 to avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza.</p><p><strong>Ravvediment
 o operoso: </strong>ammesso con riduzione della sanzione minima applicabile
 :</p><p>- a 1/10 se eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza;</p><p>
 - a 1/9 se eseguito entro 90 giorni dalla data di scadenza;</p><p>- a 1/8 s
 e eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relati
 va all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;</p><p>- a 1
 /7 se eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione re
 lativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la
  violazione;</p><p>- a 1/6 se eseguito oltre il termine per la presentazion
 e della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del q
 uale è stata commessa la violazione;</p><p>- a 1/5 del minimo se la regolar
 izzazione avviene dopo la constatazione della violazione.</p><p>(1) 30% per
  le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024.</p><p><strong>Riferimenti n
 ormativi</strong>:</p><p>-&nbsp;<em><a href="https://www.normattiva.it/uri-
 res/N2Ls?urn:nir:::1995;504~art52#:~:text=Testo%20unico%20delle%20disposizi
 oni%20legislative%20concernenti%20le%20imposte,sui%20consumi%20e%20relative
 %20sanzioni%20penali%20e%20amministrative.">Articolo 3 comma 4 e 8 bis&nbsp
 ;DLgs del 26-10-1995, n. 504</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiv
 a.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-18;471~art13!vig=">Ar
 ticolo 13 D. Lgs 471/97</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiva.it/
 uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;472~art13">Articolo 13 
 D. Lgs 472/97</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2
 Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17!vig=">Articolo 17
  D. Lgs 241/97</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N
 2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;356">DL del 01-10-2001 n. 356</a></em>
 ;</p>
URL;VALUE=URI:https://studiomontanaro.com/scadenziario/1149/-/accise-versamento?tmpl=comp
 onent

DTSTAMP:20260910T140138
DTSTART;TZID=Europe/Rome:20251117T000000
DTEND;TZID=Europe/Rome:20251117T235959
RECURRENCE-ID;TZID=Europe/Rome:20251116T000000
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:72d286a0cc527ce4f5321363fee6240c
CATEGORIES:Pagamenti
CREATED:20241117T100551
SUMMARY:Accise: versamento
DESCRIPTION:<p>Ultimo giorno per procedere al pagamento dell'accisa per i prodotti ad e
 ssa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p><p>Il pagamento de
 ll'accisa sui prodotti immessi in consumo deve essere effettuato entro il g
 iorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immissione.</p><p
 >Sono previste alcune eccezioni:</p><ul><li>&nbsp; &nbsp; Per le immissioni
  in consumo di luglio, il versamento dell'accisa va effettuato entro il 20 
 agosto.</li><li>&nbsp; &nbsp; Per le immissioni avvenute tra il 1° e il 15 
 dicembre, il pagamento deve essere effettuato entro il 27 dicembre dello st
 esso anno.</li></ul><p><strong>Soggetti obbligati:&nbsp;</strong></p><ul><l
 i>il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consum
 o e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o il sog
 getto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'
 <em>imposta</em>;</li><li>il destinatario registrato che riceve i prodotti 
 soggetti ad accisa;</li><li>il debitore dell'obbligazione doganale individu
 ato in base alla relativa normativa (in caso di importazione di prodotti so
 ttoposti ad accisa);</li><li>solido, qualsiasi altra persona che ha parteci
 pato all'importazione (in caso di importazione irregolare).</li></ul><p><st
 rong>Modalità di versamento: </strong><em>modello F24 </em><em>telematico -
 &nbsp; sezione </em>Accise (è consentita compensazione con i crediti deriva
 nti da altri <em>tributi</em> ma non con crediti maturati nel settore accis
 e a scomputo di debiti per altri <em>tributi</em>).</p><p><strong>Sanzioni:
  </strong></p><ul><li>omesso versamento: 25% dell'importo non versato (1).<
 /li><li>versamento effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dall
 a scadenza: Sanzione ridotta al 15%:</li><li>per ogni giorno di ritardo se 
 il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza: sanzione del 15%
  ridotta a 1/15 (1%).</li></ul><p>Al tardivo versamento dell'accisa si appl
 ica l'indennità di mora nella misura del 6%, riducibile al 2% se il pagamen
 to avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza.</p><p><strong>Ravvediment
 o operoso: </strong>ammesso con riduzione della sanzione minima applicabile
 :</p><p>- a 1/10 se eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza;</p><p>
 - a 1/9 se eseguito entro 90 giorni dalla data di scadenza;</p><p>- a 1/8 s
 e eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relati
 va all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;</p><p>- a 1
 /7 se eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione re
 lativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la
  violazione;</p><p>- a 1/6 se eseguito oltre il termine per la presentazion
 e della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del q
 uale è stata commessa la violazione;</p><p>- a 1/5 del minimo se la regolar
 izzazione avviene dopo la constatazione della violazione.</p><p>(1) 30% per
  le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024.</p><p><strong>Riferimenti n
 ormativi</strong>:</p><p>-&nbsp;<em><a href="https://www.normattiva.it/uri-
 res/N2Ls?urn:nir:::1995;504~art52#:~:text=Testo%20unico%20delle%20disposizi
 oni%20legislative%20concernenti%20le%20imposte,sui%20consumi%20e%20relative
 %20sanzioni%20penali%20e%20amministrative.">Articolo 3 comma 4 e 8 bis&nbsp
 ;DLgs del 26-10-1995, n. 504</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiv
 a.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-18;471~art13!vig=">Ar
 ticolo 13 D. Lgs 471/97</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiva.it/
 uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;472~art13">Articolo 13 
 D. Lgs 472/97</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2
 Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17!vig=">Articolo 17
  D. Lgs 241/97</a></em>; - <em><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N
 2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;356">DL del 01-10-2001 n. 356</a></em>
 ;</p>
URL;VALUE=URI:https://studiomontanaro.com/scadenziario/1150/-/accise-versamento?tmpl=comp
 onent

DTSTAMP:20260910T140138
DTSTART;TZID=Europe/Rome:20251229T000000
DTEND;TZID=Europe/Rome:20251229T235959
RECURRENCE-ID;TZID=Europe/Rome:20251216T000000
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
END:VEVENT
END:VCALENDAR