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SUMMARY:Rivalutazione terreni e partecipazioni 
DESCRIPTION:<p>Scade il termine previsto dall’art. 1 – comma 997 – 1000 <a href="http:/
 /www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg">legge di bilancio 
 2018</a> per la rideterminazione del valore delle partecipazioni (1) e dei 
 terreni.</p>
<p>Entro oggi si dovrà:</p>
<ul>
<li>
<p>redigere e giurare la
  perizia di stima a cura di un professionista abilitato ovvero iscritti all
 'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e gli iscritti n
 ell'elenco dei revisori legali dei conti (per la redazione delle perizie di
  stima delle partecipazioni societarie), iscritti agli albi degli ingegneri
 , degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, 
 dei periti agrari e dei periti industriali edili (per la redazione di periz
 ia di stima dei terreni);&nbsp;</p>
</li>
<li>
<p>&nbsp;versare la prima (d
 i tre) o l’unica rate dell'<span class="mytool"><a href="/risorse/glossario
 /imposta" title="
&lt;p&gt;Parte di ricchezza privata che lo Stato, le Regi
 oni e gli Enti locali prelevano coattivamente, indipendentemente da una spe
 cifica attivit&agrave;, per far fronte alle spese necessarie al loro manten
 imento e per soddisfare i bisogni pubblici. Dal punto di vista giuridico, l
 &#039;Imposta &egrave; un&rsquo;obbligazione che nasce dalla legge e che ha
  come caratteri essenziali la coattivit&agrave; e la mancanza di una contro
 prestazione diretta dello Stato.&lt;/p&gt; " >imposta</a></span> sostitutiv
 a dell'8%. In caso di versamento rateale le altre rate devono essere versat
 e entro il 30 giugno degli anni successivi maggiorate del 3% annuo a titolo
  di interessi.&nbsp;</p>
</li>
</ul>
<p>(1) le <span class="mytool"><a href
 ="/risorse/glossario/plusvalenza,-plusvalenze," title="&lt;p&gt;Provento de
 rivante dalla cessione di determinati beni a un prezzo superiore a quello d
 i acquisto. Nell&#039;ambito del reddito d&#039;impresa &egrave; l&#039;uti
 le che si realizza quando nella cessione di un bene o di una partecipazione
  il prezzo pagato dall&#039;acquirente &egrave; superiore al valore residuo
  del bene (valore di acquisto al netto del fondo ammortamento) o al valore 
 di acquisto della partecipazione.&lt;/p&gt;" >plusvalenze</a></span> deriva
 nti dalle cessioni di partecipazioni realizzate concorrono a formare il red
 dito:</p>
<p>nel 2018 per 58,14% (non più 49,72%) per le qualificate mentre
  quelle non qualificate sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%. </p>

 <p>dal 1° gennaio 2019, su tutte le <span class="mytool"><a href="/risorse/
 glossario/plusvalenza,-plusvalenze," title="&lt;p&gt;Provento derivante dal
 la cessione di determinati beni a un prezzo superiore a quello di acquisto.
  Nell&#039;ambito del reddito d&#039;impresa &egrave; l&#039;utile che si r
 ealizza quando nella cessione di un bene o di una partecipazione il prezzo 
 pagato dall&#039;acquirente &egrave; superiore al valore residuo del bene (
 valore di acquisto al netto del fondo ammortamento) o al valore di acquisto
  della partecipazione.&lt;/p&gt;" >plusvalenze</a></span> da cessione quote
 , indipendentemente dalla percentuale di possesso (qualificate o meno) si a
 pplicherà l’imposta sostitutiva del 26%. Occorre quindi confrontare l'ammon
 tare che deriverebbe dall’applicazione dell’imposta sostitutiva dell'8% sul
  valore di perizia con quello che deriverebbe dalla tassazione della <span 
 class="mytool"><a href="/risorse/glossario/plusvalenza,-plusvalenze," title
 ="&lt;p&gt;Provento derivante dalla cessione di determinati beni a un prezz
 o superiore a quello di acquisto. Nell&#039;ambito del reddito d&#039;impre
 sa &egrave; l&#039;utile che si realizza quando nella cessione di un bene o
  di una partecipazione il prezzo pagato dall&#039;acquirente &egrave; super
 iore al valore residuo del bene (valore di acquisto al netto del fondo ammo
 rtamento) o al valore di acquisto della partecipazione.&lt;/p&gt;" >plusval
 enza</a></span> con le regole ordinarie prima viste. Tenuto conto dell'aliq
 uota di rideterminazione dell'imposta nella misura dell'8%, se la <span cla
 ss="mytool"><a href="/risorse/glossario/plusvalenza,-plusvalenze," title="&
 lt;p&gt;Provento derivante dalla cessione di determinati beni a un prezzo s
 uperiore a quello di acquisto. Nell&#039;ambito del reddito d&#039;impresa 
 &egrave; l&#039;utile che si realizza quando nella cessione di un bene o di
  una partecipazione il prezzo pagato dall&#039;acquirente &egrave; superior
 e al valore residuo del bene (valore di acquisto al netto del fondo ammorta
 mento) o al valore di acquisto della partecipazione.&lt;/p&gt;" >plusvalenz
 a</a></span> è di lieve entità conviene generalmente applicare la tassazion
 e ordinaria pari al 26% della plusvalenza stessa.&nbsp; Con riferimento ai 
 terreni, si ricorda che la cessione di un terreno edificabile da parte di u
 na persona fisica, società semplice o soggetti ad essi equiparati genera se
 mpre plusvalenza tassata mentre la cessione di un terreno agricolo genera p
 lusvalenza solo se posseduto da meno di cinque anni.&nbsp;</p>
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>Scade il termine previsto dall’art. 1 – comma 997 – 1000 <a href="http:/
 /www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg">legge di bilancio 
 2018</a> per la rideterminazione del valore delle partecipazioni (1) e dei 
 terreni.</p>
<p>Entro oggi si dovrà:</p>
<ul>
<li>
<p>redigere e giurare la
  perizia di stima a cura di un professionista abilitato ovvero iscritti all
 'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e gli iscritti n
 ell'elenco dei revisori legali dei conti (per la redazione delle perizie di
  stima delle partecipazioni societarie), iscritti agli albi degli ingegneri
 , degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, 
 dei periti agrari e dei periti industriali edili (per la redazione di periz
 ia di stima dei terreni);&nbsp;</p>
</li>
<li>
<p>&nbsp;versare la prima (d
 i tre) o l’unica rate dell'<span class="mytool"><a href="https://studiomont
 anaro.com/risorse/glossario/imposta" title="
&lt;p&gt;Parte di ricchezza pr
 ivata che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali prelevano coattivamente, i
 ndipendentemente da una specifica attivit&agrave;, per far fronte alle spes
 e necessarie al loro mantenimento e per soddisfare i bisogni pubblici. Dal 
 punto di vista giuridico, l&#039;Imposta &egrave; un&rsquo;obbligazione che
  nasce dalla legge e che ha come caratteri essenziali la coattivit&agrave; 
 e la mancanza di una controprestazione diretta dello Stato.&lt;/p&gt; " >im
 posta</a></span> sostitutiva dell'8%. In caso di versamento rateale le altr
 e rate devono essere versate entro il 30 giugno degli anni successivi maggi
 orate del 3% annuo a titolo di interessi.&nbsp;</p>
</li>
</ul>
<p>(1) le <
 span class="mytool"><a href="https://studiomontanaro.com/risorse/glossario/
 plusvalenza,-plusvalenze," title="&lt;p&gt;Provento derivante dalla cession
 e di determinati beni a un prezzo superiore a quello di acquisto. Nell&#039
 ;ambito del reddito d&#039;impresa &egrave; l&#039;utile che si realizza qu
 ando nella cessione di un bene o di una partecipazione il prezzo pagato dal
 l&#039;acquirente &egrave; superiore al valore residuo del bene (valore di 
 acquisto al netto del fondo ammortamento) o al valore di acquisto della par
 tecipazione.&lt;/p&gt;" >plusvalenze</a></span> derivanti dalle cessioni di
  partecipazioni realizzate concorrono a formare il reddito:</p>
<p>nel 2018
  per 58,14% (non più 49,72%) per le qualificate mentre quelle non qualifica
 te sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%. </p>
<p>dal 1° gennaio 201
 9, su tutte le <span class="mytool"><a href="https://studiomontanaro.com/ri
 sorse/glossario/plusvalenza,-plusvalenze," title="&lt;p&gt;Provento derivan
 te dalla cessione di determinati beni a un prezzo superiore a quello di acq
 uisto. Nell&#039;ambito del reddito d&#039;impresa &egrave; l&#039;utile ch
 e si realizza quando nella cessione di un bene o di una partecipazione il p
 rezzo pagato dall&#039;acquirente &egrave; superiore al valore residuo del 
 bene (valore di acquisto al netto del fondo ammortamento) o al valore di ac
 quisto della partecipazione.&lt;/p&gt;" >plusvalenze</a></span> da cessione
  quote, indipendentemente dalla percentuale di possesso (qualificate o meno
 ) si applicherà l’imposta sostitutiva del 26%. Occorre quindi confrontare l
 'ammontare che deriverebbe dall’applicazione dell’imposta sostitutiva dell'
 8% sul valore di perizia con quello che deriverebbe dalla tassazione della 
 <span class="mytool"><a href="https://studiomontanaro.com/risorse/glossario
 /plusvalenza,-plusvalenze," title="&lt;p&gt;Provento derivante dalla cessio
 ne di determinati beni a un prezzo superiore a quello di acquisto. Nell&#03
 9;ambito del reddito d&#039;impresa &egrave; l&#039;utile che si realizza q
 uando nella cessione di un bene o di una partecipazione il prezzo pagato da
 ll&#039;acquirente &egrave; superiore al valore residuo del bene (valore di
  acquisto al netto del fondo ammortamento) o al valore di acquisto della pa
 rtecipazione.&lt;/p&gt;" >plusvalenza</a></span> con le regole ordinarie pr
 ima viste. Tenuto conto dell'aliquota di rideterminazione dell'imposta nell
 a misura dell'8%, se la <span class="mytool"><a href="https://studiomontana
 ro.com/risorse/glossario/plusvalenza,-plusvalenze," title="&lt;p&gt;Provent
 o derivante dalla cessione di determinati beni a un prezzo superiore a quel
 lo di acquisto. Nell&#039;ambito del reddito d&#039;impresa &egrave; l&#039
 ;utile che si realizza quando nella cessione di un bene o di una partecipaz
 ione il prezzo pagato dall&#039;acquirente &egrave; superiore al valore res
 iduo del bene (valore di acquisto al netto del fondo ammortamento) o al val
 ore di acquisto della partecipazione.&lt;/p&gt;" >plusvalenza</a></span> è 
 di lieve entità conviene generalmente applicare la tassazione ordinaria par
 i al 26% della plusvalenza stessa.&nbsp; Con riferimento ai terreni, si ric
 orda che la cessione di un terreno edificabile da parte di una persona fisi
 ca, società semplice o soggetti ad essi equiparati genera sempre plusvalenz
 a tassata mentre la cessione di un terreno agricolo genera plusvalenza solo
  se posseduto da meno di cinque anni.&nbsp;</p>
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