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SUMMARY:Rivalutazione terreni e partecipazioni 
DESCRIPTION:Scade il termine previsto dall’art. 1 – comma 997 – 1000 legge di bilancio 
 2018 per la rideterminazione del valore delle partecipazioni (1) e dei terr
 eni.\n
Entro oggi si dovrà:\n

\n - 
redigere e giurare la perizia di stima
  a cura di un professionista abilitato ovvero iscritti all'albo dei dottori
  commercialisti e degli esperti contabili e gli iscritti nell'elenco dei re
 visori legali dei conti (per la redazione delle perizie di stima delle part
 ecipazioni societarie), iscritti agli albi degli ingegneri, degli architett
 i, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari
  e dei periti industriali edili (per la redazione di perizia di stima dei t
 erreni); \n

\n - 
 versare la prima (di tre) o l’unica rate dell'imposta (
 /risorse/glossario/imposta) sostitutiva dell'8%. In caso di versamento rate
 ale le altre rate devono essere versate entro il 30 giugno degli anni succe
 ssivi maggiorate del 3% annuo a titolo di interessi. \n


(1) le plusvalenz
 e (/risorse/glossario/plusvalenza,-plusvalenze,) derivanti dalle cessioni d
 i partecipazioni realizzate concorrono a formare il reddito:\n
nel 2018 per
  58,14% (non più 49,72%) per le qualificate mentre quelle non qualificate s
 ono soggette ad imposta sostitutiva del 26%. \n
dal 1° gennaio 2019, su tut
 te le plusvalenze (/risorse/glossario/plusvalenza,-plusvalenze,) da cession
 e quote, indipendentemente dalla percentuale di possesso (qualificate o men
 o) si applicherà l’imposta sostitutiva del 26%. Occorre quindi confrontare 
 l'ammontare che deriverebbe dall’applicazione dell’imposta sostitutiva dell
 '8% sul valore di perizia con quello che deriverebbe dalla tassazione della
  plusvalenza (/risorse/glossario/plusvalenza,-plusvalenze,) con le regole o
 rdinarie prima viste. Tenuto conto dell'aliquota di rideterminazione dell'i
 mposta nella misura dell'8%, se la plusvalenza (/risorse/glossario/plusvale
 nza,-plusvalenze,) è di lieve entità conviene generalmente applicare la tas
 sazione ordinaria pari al 26% della plusvalenza stessa.  Con riferimento ai
  terreni, si ricorda che la cessione di un terreno edificabile da parte di 
 una persona fisica, società semplice o soggetti ad essi equiparati genera s
 empre plusvalenza tassata mentre la cessione di un terreno agricolo genera 
 plusvalenza solo se posseduto da meno di cinque anni. \n
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>Scade il termine previsto dall’art. 1 – comma 997 – 1000 <a href="http:/
 /www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg">legge di bilancio 
 2018</a> per la rideterminazione del valore delle partecipazioni (1) e dei 
 terreni.</p>
<p>Entro oggi si dovrà:</p>
<ul>
<li>
<p>redigere e giurare la
  perizia di stima a cura di un professionista abilitato ovvero iscritti all
 'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e gli iscritti n
 ell'elenco dei revisori legali dei conti (per la redazione delle perizie di
  stima delle partecipazioni societarie), iscritti agli albi degli ingegneri
 , degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, 
 dei periti agrari e dei periti industriali edili (per la redazione di periz
 ia di stima dei terreni);&nbsp;</p>
</li>
<li>
<p>&nbsp;versare la prima (d
 i tre) o l’unica rate dell'<span class="mytool"><a href="https://studiomont
 anaro.com/risorse/glossario/imposta" title="
&lt;p&gt;Parte di ricchezza pr
 ivata che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali prelevano coattivamente, i
 ndipendentemente da una specifica attivit&agrave;, per far fronte alle spes
 e necessarie al loro mantenimento e per soddisfare i bisogni pubblici. Dal 
 punto di vista giuridico, l&#039;Imposta &egrave; un&rsquo;obbligazione che
  nasce dalla legge e che ha come caratteri essenziali la coattivit&agrave; 
 e la mancanza di una controprestazione diretta dello Stato.&lt;/p&gt; " >im
 posta</a></span> sostitutiva dell'8%. In caso di versamento rateale le altr
 e rate devono essere versate entro il 30 giugno degli anni successivi maggi
 orate del 3% annuo a titolo di interessi.&nbsp;</p>
</li>
</ul>
<p>(1) le <
 span class="mytool"><a href="https://studiomontanaro.com/risorse/glossario/
 plusvalenza,-plusvalenze," title="&lt;p&gt;Provento derivante dalla cession
 e di determinati beni a un prezzo superiore a quello di acquisto. Nell&#039
 ;ambito del reddito d&#039;impresa &egrave; l&#039;utile che si realizza qu
 ando nella cessione di un bene o di una partecipazione il prezzo pagato dal
 l&#039;acquirente &egrave; superiore al valore residuo del bene (valore di 
 acquisto al netto del fondo ammortamento) o al valore di acquisto della par
 tecipazione.&lt;/p&gt;" >plusvalenze</a></span> derivanti dalle cessioni di
  partecipazioni realizzate concorrono a formare il reddito:</p>
<p>nel 2018
  per 58,14% (non più 49,72%) per le qualificate mentre quelle non qualifica
 te sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%. </p>
<p>dal 1° gennaio 201
 9, su tutte le <span class="mytool"><a href="https://studiomontanaro.com/ri
 sorse/glossario/plusvalenza,-plusvalenze," title="&lt;p&gt;Provento derivan
 te dalla cessione di determinati beni a un prezzo superiore a quello di acq
 uisto. Nell&#039;ambito del reddito d&#039;impresa &egrave; l&#039;utile ch
 e si realizza quando nella cessione di un bene o di una partecipazione il p
 rezzo pagato dall&#039;acquirente &egrave; superiore al valore residuo del 
 bene (valore di acquisto al netto del fondo ammortamento) o al valore di ac
 quisto della partecipazione.&lt;/p&gt;" >plusvalenze</a></span> da cessione
  quote, indipendentemente dalla percentuale di possesso (qualificate o meno
 ) si applicherà l’imposta sostitutiva del 26%. Occorre quindi confrontare l
 'ammontare che deriverebbe dall’applicazione dell’imposta sostitutiva dell'
 8% sul valore di perizia con quello che deriverebbe dalla tassazione della 
 <span class="mytool"><a href="https://studiomontanaro.com/risorse/glossario
 /plusvalenza,-plusvalenze," title="&lt;p&gt;Provento derivante dalla cessio
 ne di determinati beni a un prezzo superiore a quello di acquisto. Nell&#03
 9;ambito del reddito d&#039;impresa &egrave; l&#039;utile che si realizza q
 uando nella cessione di un bene o di una partecipazione il prezzo pagato da
 ll&#039;acquirente &egrave; superiore al valore residuo del bene (valore di
  acquisto al netto del fondo ammortamento) o al valore di acquisto della pa
 rtecipazione.&lt;/p&gt;" >plusvalenza</a></span> con le regole ordinarie pr
 ima viste. Tenuto conto dell'aliquota di rideterminazione dell'imposta nell
 a misura dell'8%, se la <span class="mytool"><a href="https://studiomontana
 ro.com/risorse/glossario/plusvalenza,-plusvalenze," title="&lt;p&gt;Provent
 o derivante dalla cessione di determinati beni a un prezzo superiore a quel
 lo di acquisto. Nell&#039;ambito del reddito d&#039;impresa &egrave; l&#039
 ;utile che si realizza quando nella cessione di un bene o di una partecipaz
 ione il prezzo pagato dall&#039;acquirente &egrave; superiore al valore res
 iduo del bene (valore di acquisto al netto del fondo ammortamento) o al val
 ore di acquisto della partecipazione.&lt;/p&gt;" >plusvalenza</a></span> è 
 di lieve entità conviene generalmente applicare la tassazione ordinaria par
 i al 26% della plusvalenza stessa.&nbsp; Con riferimento ai terreni, si ric
 orda che la cessione di un terreno edificabile da parte di una persona fisi
 ca, società semplice o soggetti ad essi equiparati genera sempre plusvalenz
 a tassata mentre la cessione di un terreno agricolo genera plusvalenza solo
  se posseduto da meno di cinque anni.&nbsp;</p>
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