Si riportano, in sintesi le principali Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 contenute nel DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. “cura Italia” composto da 127 articoli raggruppati in cinque capitoli.
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Titolo I - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (Artt. 1-18)
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Titolo II - Misure a sostegno del lavoro (Artt. 19-48)
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Titolo III - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (Artt. 49-59)
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Titolo IV - Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese (Artt. 60 -71)
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Titolo V - Ulteriori disposizioni (Artt. 72 -127)
Titolo I - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (Artt. 1-18)
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Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici -art. 5 |
Entro 5 giorni il Commissario straordinario dovrà definire e avviare disposizioni per erogazione di contributi a fondo perduto, in conto gestione e finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi disposti. Il tutto verrà gestito dall’Invitalia. I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili: mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione dell'Istituto Superiore di Sanità. (art. 34, comma 3, del dl. 02.03.2020, n. 9). |
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Requisizioni in uso o in proprietà - Art. 6 |
Fino al termine dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre, per un periodo non superiore a sei mesi, la requisizione in uso o in proprietà, da soggetti pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, utili a fronteggiare l’emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia. Al proprietario dei beni spetta una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. |
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Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari - Art. 7 |
Per l’anno 2020, possono far richiesta di arruolamento eccezionale in servizio temporaneo dell’Esercito italiano, per la durata di un anno, i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
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Medici e infermieri – collaborazione con Inail – Art. 10 |
L’Inail è autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili. |
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Assunzioni per attività assistenziali e di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità - Art. 11 |
L’Istituto superiore di sanità è autorizzato ad assumere a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, n. 50 unità di personale così suddivise:
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Professioni sanitarie - deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche - Art. 13 |
Per la durata dell’emergenza è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome. |
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Produzione e commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale - Art. 15 |
In deroga alla normativa vigente, i produttori ed i commercianti delle mascherine chirurgiche devono:
Qualora all’esito della valutazione i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio. |
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Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività - Art. 16 |
I lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio. |
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Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario - Art. 19 |
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza “COVID-19”, possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23.02.2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro agosto 2020. L’assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. |
Titolo II - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (Artt. 19-48)
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Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria- Art. 20 |
Le aziende che al 17.04.2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro. |
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Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso - Art. 21 |
I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’art. 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro. |
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Cassa integrazione in deroga - Art. 22 |
Estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi ed anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria. Possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane tutti i datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica. Sono esclusi dall’applicazione i datori di lavoro domestico |
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Personale sanitario e del comparto sanità – estensione durata permessi retribuiti - Art. 24 |
Compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19, i giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. |
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Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato - Art. 26 |
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti disabili ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 104/1992, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge 104/1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero. |
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Indennità una tantum di € 600,00 per il mese di marzo - Art. 27 |
I liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23.02.2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, potranno richiedere all’Inps un’indennità per il mese di marzo pari a € 600 non imponibile fiscalmente. Ved. Incumulabilità tra indennità - Art. 31 |
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Indennità una tantum di € 600,00 per il mese di marzo agli iscritti alle gestioni speciali dell’Ago - Art. 28 |
Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata potranno richiedere all’Inps un’indennità per il mese di marzo pari a € 600 non imponibile fiscalmente. Ved.
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Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali - Art. 29 |
I lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro possono richiedere all’Inps l’erogazione dell’indennità per il mese di marzo pari a € 600 non imponibile fiscalmente Ved. Incumulabilità tra indennità - Art. 31 |
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Lavoratori del settore agricolo – indennità di € 600,00 per il mese di marzo - Art. 30 |
Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo di € 600 non imponibile fiscalmente. Per accedere al beneficio si dovrà inoltrare apposita domanda all’Inps. Ved. Incumulabilità tra indennità - Art. 31 |
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Incumulabilità tra indennità - Art. 31 |
Le seguenti indennità non sono cumulabili tra loro e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza:
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Disoccupazione agricola nell’anno 2020 - Art. 32 |
Il termine presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 01.06.2020. |
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Proroga domanda naspi e discoll – Art. 33 |
I termini di decadenza per la presentazione delle domanda sono ampliati da 68 a 128 giorni. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità. |
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Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale - Art. 34 |
A decorrere dal 23.02.2020 e sino al 01.06.2020 il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’Inail è sospeso di diritto. |
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Disposizioni in materia di terzo settore - Art. 35 |
Le Associazioni di promozione sociale hanno tempo sino al 31.10.2020 per adeguare il proprio statuto a quanto previsto dal codice del terzo settore ed approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. |
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Contributi lavoratori domestici - Art. 37 |
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23.02.2020 al 31.05.2020. La nuova scadenza è fissata al 10.06.2020. |
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Lavoratori dello spettacolo – Indennità - Art. 38 |
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con minimo 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, con reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a € 600 non imponibile fiscalmente. Non hanno diritto all’indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17.03.2020 L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda Ved. Incumulabilità tra indennità - Art. 31 |
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Lavoro agile - Art. 39 |
Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’art. 3, comma 3, legge 104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità la predetta disabilità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile. |
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Reddito di cittadinanza - Sospensione delle misure di condizionalità - Art. 40 |
Sospesi dal 17.03.2020, per due mesi, gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque per i percettori di NASPI e di DISCOLL e per i beneficiari di integrazioni salariali gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’art. 7 della L. 12.03.1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento. |
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Inail - infortuni e prescrizioni - Art. 42 |
Il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Inail è sospeso di diritto sino al 01.06.2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail, previsti dall’articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato. |
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Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari - Art. 43 |
L’Inail provvederà, entro il 30.04.2020, a trasferire ad Invitalia € 50 milioni da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. |
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Indennità in favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 - Art. 44 |
Istituita indennità a sostegno di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza e da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Entro 30 giorni il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità |
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Impugnazione dei licenziamenti - sospensione delle procedure - Art. 46 |
Con decorrenza immediata per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23.02.2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. |
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Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare - Art. 47 |
L’Azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. |
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Pubbliche amministrazioni - prestazioni individuali domiciliari - Art. 48 |
Durante la sospensione dei servizi educativi, scolastici e delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l’emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. |
Titolo III - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (Artt. 49-59)
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Rinegoziazione dei prestiti esistenti per le piccole e medie imprese - Art. 49 |
Le modifiche riguardano: - la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo stesso;
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Fondo di garanzia centrale pmi - Art. 49 |
Dal 17.03.2020, per 9 mesi:
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Azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche - Art. 50 |
Possibilità di corrispondere, avvalendosi del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), un anticipo pari al 40% dell’importo dell’indennizzo spettante. |
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Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini” - Art. 54 |
Estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa; Per un periodo di 9 mesi dal provvedimento l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) |
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Cessione crediti debitori inadempienti - Art. 55 |
La società che, entro il 31.12.2020, cedono crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti (mancato pagamento protratto per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto), può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi. |
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Sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 - Art. 56 |
In relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono, avvalersi dietro comunicazione, delle seguenti misure di sostegno finanziario. Fino al 30 settembre 2020 all’Impresa che autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19:
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Supporto alla liquidità delle imprese - Art. 57 |
Cassa depositi e prestiti S.p.a è autorizzata a concedere, in favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’attuale emergenza, liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta. |
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Finanziamenti agevolati contributi ai programmi di penetrazione commerciale - Sospensione dei termini di rimborso - Art. 58 |
Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente. |
Titolo IV - Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese (Artt. 60 -71)
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Rinvio pagamenti fiscali e contributivi previdenziali e assistenziali – Art. 60 |
Per gli altri operatori economici a cui non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi i contributi previdenziali ed assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo. |
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Rinvio pagamenti fiscali e contributivi previdenziali e assistenziali a prescindere dal fatturato (art. 61) |
Rinvio al 31 maggio dei termini degli adempimenti e dei versamenti IVA, ritenute e contributi per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento per chi opera nei settori ritenuti maggiormente danneggiati:
In alternativi i versamenti possono rateizzare fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. |
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Ritenute di acconto liberi professionisti – Art. 62 |
Sui compensi relativi al periodo 17 - 31 marzo non si applica la ritenuta d’acconto per professionisti, senza dipendenti, con volume di affari 2019 sino ad euro 400.000 nel periodo di imposta precedente. |
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Rinvio pagamenti fiscali e contributivi previdenziali e assistenziali con fatturato fino a € 2 milioni – Art. 62 |
Rinvio al 31 maggio dei termini degli adempimenti e dei versamenti IVA ritenute e contributi di marzo. |
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Sanificazione ambienti di lavoro – Art. 64 |
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di € 20.000. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze renderà noto, entro il 16.04.2020, le modalità per procedere alla richiesta. |
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Settore dei giochi - Proroga versamenti - Art. 69 |
Prorogato al 29 maggio 2020 i termini per il versamento (30 aprile 2020) del prelievo erariale unico sugli apparecchi e del canone concessorio. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è comunque versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020. |
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Premio lavoratori dipendenti (non in smart working) – Art. 63 |
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo di importo non superiore a € 40.000 spetta, per il mese di marzo 2020, un premio, (non imponibile fiscalmente), pari a € 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro. |
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Affitti commerciali di negozi e botteghe – Art. 65 |
Alle imprese è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione corrisposto nel mese di per gli immobili della categoria catastale C/1. Sono escluse dal beneficio le attività ritenute essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità. |
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Donazioni COVID-19 - Art. 66 |
Per le imprese, è ammessa la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, delle donazioni effettuate dalle imprese; inoltre viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche del 30% fino a un beneficio massimo di € 30.000. |
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Agenzia delle Entrate – sospensione attività – Art. 67 |
Sino al 31.05.2020 sono sospesi i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. |
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Prescrizione accertamenti – Art. 67 |
I termini di prescrizione e decadenza relativi dall'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro il 31.12.2020 sono prorogati di due anni. Pertanto, a titolo esemplificativo, le verifiche fiscali relative all’anno di imposta 2015 sono prorogati al 31.12.2022 |
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Agenzia delle entrate Riscossione – sospensione attività – Art. 68 |
Sospesi, sino al 31.05.2020, i terminiper la riscossione di cartelle esattoriali, il pagamento del saldo e stralcio, per rottamazione ter, e l’invio di nuove cartelle e atti esecutivi. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. E’ differito al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31.12.2023, entro il 31.12.2024 e entro il 31.12.2025. |
Titolo V - Ulteriori disposizioni (Artt. 72 -127)
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Fondo made in italy – Art. 72 |
Istituito il fondo per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra cui il piano straordinario a sostegno del made in Italy realizzato tramite l’ICE. |
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Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese - Art. 75 |
Le amministrazioni aggiudicatrici, le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono autorizzate, sino al 31.12.2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese. |
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Contributi pac (settore agricolo e della pesca) - Art. 78 |
Concessa la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca. |
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Referendum riduzione del numero dei parlamentari - Art. 81 |
il termine è fissato in 240 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso. |
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Giustizia civile, penale, tributaria e militare - Art. 83 |
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020:
Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per:
Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi per la stessa durata i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del Dlgs 546/1992. Tuttavia sono previsti numerosi casi in cui non si applica il differimento dei termini. |
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Pubbliche amministrazioni - Misure straordinarie in materia di lavoro agile - Art. 87 |
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. |
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Rimborso contratti e biglietti - Art. 88 |
Presentando, entro il 16.04.2020, istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto si ha diritto alla restituzione dei contratti di soggiorno dei biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura. Il rimborso verrà effettuato sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione. |
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Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo - Art. 89 |
Sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro il 16.04.2020, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento. |
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Trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone - Art. 92 |
È autorizzata, fino al 31.10.2020, la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31.07.2020 alle attività di visita e prova / revisione. Fino alla data del 30.04.2020, non si procede all’applicazione della tassa di ancoraggio attribuita alle Autorità di Sistema Portuale. |
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Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) – Art. 95 |
Il versamento dei canoni di locazione e concessori di impianti sportivi pubblici dello Stato e di enti territoriali sono sospesi; potranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi. |
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Collaboratori sportive – Art. 96 |
Istituito un fondo per la copertura delle indennità perse dai collaboratori sportivi nel periodo di emergenza covid-19 |
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Filiera della stampa – Art. 98 |
Per il 2020, il credito d’imposta pubblicità è concesso nella misura unica del 30% valore degli investimenti effettuati (e non già entro il limite del 75% dei soli investimenti incrementali). Inoltre, la comunicazione telematica può essere presentata dal 1° al 30 settembre fatte salve le comunicazioni già trasmesse precedentemente l’entrata in vigore del decreto. Modificato anche il "tax credit per le edicole" incrementando fino a € 4.000 l'importo massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario; ampliando le fattispecie di spesa compensabili con l'ammissione delle spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali; estendendo la misura alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita. |
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Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca - Art. 100 |
Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse del fondo, istituito per il 2020, denominato “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” . |
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Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi - Art. 103 |
Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23.02.2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15.04.2020. Sono esclusi i pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate. |
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Documenti di riconoscimento - Art. 104 |
È prorogata al 31.08.2020 la validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente al 17.03.2020. |
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Assemblee società - Art. 106 |
In deroga agli statuti e al codice civile (articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis), le società, possono rinviare di due mesi le assemblee per l’approvazione di bilancio e per le nomine degli organi sociali. Le nuove scadenze (per le società aventi esercizio sociale chiuso al 31.12.2019) risultano pertanto essere: - 28 giugno per la prima o unica convocazione; - 28 luglio per la seconda convocazione. La partecipazione può avvenire da remoto purché sia consentita l’identificazione dei partecipanti. Inoltre per le società a responsabilità limitata è ammesso il voto in forma scritta. |
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Servizio postale - Art. 108 |
Fino al 30 giugno 2020 per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, gli operatori postali procedono alla consegna mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. |
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Comunicazione sui rifiuti – Art. 113 |
Rinvio al 30 giugno delle scadenze degli adempimenti relativi alle comunicazioni sui rifiuti.
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Docenti supplenti brevi e saltuari - Art. 121 |
Le istituzioni scolastiche statali vengono dotate di risorse finanziarie necessarie alla gestione i contratti di supplenza breve e saltuaria, dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche. |
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Detenuti - Art. 123 – Art.124 |
In deroga al complessivo limite temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo articolo, le licenze concesse al condannato ammesso al regime di semilibertà possono avere durata sino al 30 giugno 2020. Prevista la possibilità di richiedere detenzione domiciliare per i reati meno gravi in caso e con pena detentiva residua non superiore a diciotto mesi, |
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Assicurazioni circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - proroga dei termini - Art. 125 |
Fino al 31 luglio 2020 la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogata di ulteriori quindici giorni |
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Veterinari |
Ved.
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Oltre a quanto riportato nella tabella suddetta, sono stati previsti altri provvedimenti:
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Art. 1 Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
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Art. 3 Potenziamento delle reti di assistenza territoriale
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Art. 4 Disciplina delle aree sanitarie temporanee
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Art. 9 Potenziamento delle strutture della Sanità militare
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Art. 12 Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario
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Art. 17 - Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da COVID
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Art. 18 Rifinanziamento fondi
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Art. 36 Disposizioni in materia di patronati
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Art. 41 - Sospensione dell’attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione
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Art. 45 - Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico
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Art. 51 Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all’art. 112 del TUB
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Art. 52 Attuazione dell’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II))
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Art. 53 Misure per operazioni nel settore crocieristico
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Art.59 Disposizioni a supporto dell’acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid-19
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Art. 70 - Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli)
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Art. 71 - Menzione per la rinuncia alle sospensioni)
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Art. 73 - Semplificazioni in materia di organi collegiali (comuni, province, città metropolitane e le giunte comunali)
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Art. 74 - Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno
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Art. 76 - Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle misure di contrasto all’emergenza COVID-19
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Art. 77 - Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici
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Art. 79 - Misure urgenti per il trasporto aereo
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Art. 80 Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo
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Art. 84 Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa
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Art. 85 Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile
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Art. 86 - Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19
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Art. 93 Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea
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Art.90 Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura
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Art. 91 Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici
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Art. 94 Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore areo
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Art. 97 Aumento anticipazioni FSC
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Art. 99 - Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19
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Art. 101 Misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
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Art. 105 Ulteriori misure per il settore agricolo
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Art. 107 Differimento di termini amministrativo-contabili
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Art. 109 Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19
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Art. 110 Rinvio questionari Sose
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Art. 111 Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario)
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Art. 112 Sospensione quota capitale mutui enti locali
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Art. 114 Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni
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Art. 115 Straordinario polizia locale
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Art. 116 Termini riorganizzazione Ministeri
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Art. 117 Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
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Art. 118 Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali
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Art. 119 Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio
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Art. 120 Piattaforme per la didattica a distanza
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Art. 122 Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19)
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Art. 126 Disposizioni finanziarie