Al fine di scoraggiare il riciclaggio e l’evasione fiscale, con la manovra di Ferragosto (DL 13 agosto 2011 n. 138), è variato ancora una volta il limite all’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore per effettuare i pagamenti.
Infatti, dal 13 agosto, si può utilizzare denaro contante, (ovvero titoli al portatore), solo per transazioni di importo inferiore ad euro 2.500,00.
Per operazioni di importo superiore sarà necessario l’impiego di strumenti di pagamento tracciabili quali:
- Assegno bancario / Assegno circolare / Assegno postale (esclusivamente con clausola Non trasferibile );
- Bonifico;
È inoltre vietata la circolazione dei c.d. assegni “a me medesimo” (emessi cioè all’ordine del traente), qualunque sia l’importo: l’unico possibile utilizzo è la girata a nome dello stesso traente/beneficiario.
Vengono adeguati al nuovo limite anche i libretti bancari e postali al portatore, e, pertanto, i libretti che eccedono tale soglia dovranno essere ricondotti al nuovo importo entro il 30 settembre 2011 ovvero estinti.
In caso di violazione delle suddette disposizioni si applica, a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti o a mezzo assegni o titoli al portatore, la sanzione amministrativa pecuniaria:
- per i trasferimenti di importo compreso tra 2.500 e 50.000 euro avvenuti in violazione del disposto di cui all’art. 49 del DLgs. n. 231/2007, la sanzione applicabile sarà compresa tra l’1 e il 40% dell’importo trasferito;
- per i trasferimenti di importo superiore a 50.000 euro avvenuti in violazione del medesimo art. 49, la sanzione applicabile sarà compresa tra il 5 e il 40% dell’importo trasferito.
La sanzione applicabile non può comunque essere inferiore ad euro 3.000,00.
Quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro è vietato ripartire in modo artificioso un’operazione di acquisto di importo superiore alla soglia di 2.500 euro in più pagamenti in contanti, ancorché ciascuno di essi sia inferiore a detto limite, ferma restando la libertà contrattuale e la validità delle prassi commerciali in materia di rateazione.
Permangono, dunque, ad elevato rischio “frazionamento”, operazioni quali il pagamento di fatture, i trasferimenti infragruppo tra diverse società, la distribuzione degli utili ai soci e l’emissione di prestiti obbligazionari.