
Registro delle fatture emesse (art. 23 D.P.R. 633/1972)
Registro degli acquisti (art. 25 D.P.R. 633/1972)
L'articolo 12-octies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. "Decreto Crescita") ha introdotto una novità in tema di registri contabili, modificando il decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, permettendo di derogare all'obbligo della stampa o dell'archiviazione sostitutiva degli stessi.
Entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno di riferimento, i predetti registri devono essere, in alternativa,:
- materializzati (stampati);
- posti in conservazione (Dm 17/06/14).
note:
L'agenzia delle Entrate, a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021, mette a disposizione di tutti i soggetti passivi Iva, residenti e stabiliti in Italia con liquidazione trimestrale, le bozze dei registri delle vendite e degli acquisti e della li- quidazione periodica (articolo 4 del Dlgs 127/2015 in materia di semplificazioni amministrative e contabili)