Agenti di commercio - Trattamento ai fini IVA e imposte dirette delle ''ricariche'' dell'autovettura a trazione elettrica

Lettere Informative

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L’Agenzia delle Entrate (1), rispondendo all'istanza di un agente di commercio, ha fornito chiarimenti sul corretto trattamento ai fini dell’IVA e delle imposte dirette da applicare alle ricariche delle auto elettriche 
tramite rete domestica presso il proprio box auto contenente anche una wall box (stazione di ricarica dell’auto elettrica a parete).

All'acquisto e l'utilizzo di auto elettriche si applicano le stesse regole previste per tutte le altre tipologie di veicoli a motore (benzina, gasolio, gas):
- imposte sui redditi (art. 164, comma 1 TUIR):
l’agente di commercio “può dedurre dal proprio reddito d’impresa, nei limiti dell’80% la spesa afferente all’energia elettrica effettivamente destinata all’alimentazione/ricarica della propria autovettura”. E questo “anche se la sua alimentazione/ricarica è effettuata presso una stazione per la ricarica ad uso domestico situata nei locali dello stesso Istante destinati a uso promiscuo della propria attività d’impresa”,
- IVA (art. 19 bis 1  del Dpr 63373)
detrazione del 100%
a condizione  che:
- i pagamenti siano effettuati mediante carte di credito, di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6 del Dpr 605/73;
- venga concretamente e puntualmente documentato e comprovato l’utilizzo di detta energia come carburante.

(1)  Risoluzione n. 477 del 15 dicembre 2023 del 15 dicembre 2023
(2) per ovvie ragione è da intendersi che, anche per i mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, non vi siano differenze rispetto a tutte le altre tipologie di veicoli a motore (benzina, gasolio, gas):
- deducibilità costo 40% (salvo alcune eccezioni);
- detraibilità iva 20%.

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