Vendi frequentemente su piattaforme come Vinted, eBay, Subito.it, marketplace vari?
La recente sentenza della Cassazione (Sez. 5, n. 7552/2025) introduce importanti chiarimenti:
la pluralità e continuità delle transazioni costituisce elemento sufficiente per qualificare tali proventi come reddito d’impresa, anche in assenza di struttura organizzativa
🔎 Conseguenze fiscali
In presenza di attività abituale:
✅ i proventi devono essere dichiarati come redditi d’impresa
✅ è richiesta l’attribuzione della Partita IVA e l'iscrizione alla CCIAA e all'Inps.
✅ si applicano i relativi obblighi contabili e dichiarativi
✅ possono essere effettuati accertamenti bancari sulle movimentazioni
La sentenza richiama infatti la presunzione di legge sulle movimentazioni finanziarie non giustificate, applicabile anche a privati
🚫 Quando NON si è considerati impresa
Le vendite sporadiche e occasionali, ad esempio:
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vendita di oggetti personali usati
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episodi isolati e non programmati
restano considerate vendite occasionali e non producono reddito imponibile (se prive di intento speculativo e non abituali).
⚠️ Attenzione particolare a chi…
Potrebbe essere considerato imprenditore chi:
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vende in modo continuo e abituale
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acquista beni con finalità di rivendita
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gestisce inventario/giacenze
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mantiene alto numero di feedback/vendite su marketplace
📌 Consigli operativi
Se effettui vendite frequenti tramite piattaforme online:
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monitora il numero di transazioni e i volumi
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conserva la documentazione degli acquisti
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valuta, se l’attività è stabile, l’apertura della Partita IVA
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consulta lo Studio per prevenire contestazioni e sanzioni
ℹ️ Conclusioni
La sentenza conferma un orientamento di maggiore controllo sul commercio digitale: anche attività apparentemente “amatoriali” possono essere considerate imprenditoriali e tassate come tali.
Per qualsiasi dubbio o per valutare la vostra posizione, siamo a disposizione.