
Le imprese sono obbligate alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino (1) se, per due periodi di imposta consecutivi, superano entrambi i seguenti limiti:
- ricavi: € 5.164.000 (articolo 57 e articolo 85 del Tuir);
- rimanenze finali: € 1.100.000 (articolo 92 e articolo 93 del Tuir). (2)
L’obbligo viene meno dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano inferiori a tali limiti.
I commercianti al dettaglio che effettuano le cessioni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante sono esonerati dall'obbligo della tenuta del magazzino.
Nel caso di svolgimento, nello stesso luogo, di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, ai fini della verifica dell'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, prevalgono le regole previste per il commercio al dettaglio.
L’obbligo però sussiste ache per i cosiddetti dettaglianti come sopra descritti se gli stessi utilizzano magazzini centralizzati che servano uno o più negozi e a condizione che almeno uno di essi sia ubicato in un comune differente da quello in cui viene svolta l’attività.
(1) sono dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite di:
- merci destinate alla vendita;
- semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione;
- prodotti finiti;
- materie prime e altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati;
- imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti;
- materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente.
Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico.
Per le attività elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 22 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o più negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'articolo 4 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione è effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 63 del D.P.R. 29.09.1973, n. 597, e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il 20% di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.
(Articolo 14 - Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati comma 1, lettera d) del Dpr 600/1973).
(2) limiti aggiornati dal 21.12.2021, dal comma 14 quater dell'art. 5 del decreto legge 146/2021, sino a tale data:
ricavi: € 5.164.568,99;
rimanenze finali : € 1.032.913,80.