In caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, che includono la fornitura di un bene significativo l'aliquota i.v.a. applicabile viene determinata nel seguente modo (articolo 7, comma 1, lettera b, della legge 488/1999: Dm Finanze 29 dicembre 1999; risoluzione 25/E/2011; circolare 71/E/2000):
- se il valore dei beni significativi non supera il 50% del valore della prestazione, l’Iva al 10% si applica sull’intero valore (prestazione di servizi e fornitura dei beni);
- se il valore dei beni significativi supera il 50% del valore della prestazione, su tali beni l’aliquota del 10% si applica limitatamente alla concorrenza del valore della prestazione (al netto del valore dei beni significativi stessi). Per la parte eccedente di valore, si applica l’Iva con aliquota ordinaria del 22%.
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