La compensazione totale o parziale del credito i.v.a. può essere effettuata (1) solo dopo la presentazione del modello di dichiarazione annuale ovvero, in caso di credito trimestrale, del modello IVA TR "RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO
IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE"
L'utilizzo in compensazione orizzontale (con debiti diversi da quelli iva), del credito iva di importo superiore a € 5.000,00 (2) è:
- subordinato all'apposizione del visto di conformità (3) o, se presente, alla sottoscrizione da parte dell'organo incaricato della revisione legale dei conti;
- consentito a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge.
In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.
Il limite è elevato a € 50.000 per le start up innovative (ved. art. 4, comma 11-novies, decreto-legge n. 3 del 2015).
ved. sanzioni Indebita compensazione.
(1) utilizzando modello F24 inviato esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.
(2) Riferito all'intero anno di maturazione e non al periodo di riferimento. Pertanto nel caso di crediti maturati nei singoli trimestri è necessario considerare anche l'ammontare dei trimestri precedenti.
(2) Per l'anno di imposta 2024, in caso di adesione al concordato preventivo biennale ,scatta l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva sino ad un importo non superiore a € 70mila. (Agenzia delle entrate.- Faq 24.02.2025)
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