Introdotta, con decorrenza dall'anno di imposta 2017, dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016 che ha inserito l’articolo 21-bis al decreto-legge n. 78/2010, costituisce l’adempimento con cui i contribuenti trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle liquidazioni IVA effettuate.
Non si inviano i documenti di dettaglio, ma solo il riepilogo:
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IVA a debito;
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IVA a credito;
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Eventuali crediti riportati dal periodo precedente
| Modalità di trasmissione | Esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22.07.1998, n. 322 utilizzando l'apposito modello. |
| Scadenza | Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.
Qualora il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. |
| Soggetti obbligati | Titolari di partita i.v.a. |
| Soggetti esonerati | I soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. Rientrano tra i soggetti esclusi anche i contribuenti che: - applicano il regime forfettario di cui ai commi 54-89 della legge 190/2014; - adottano il regime dei minimi (articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011); in quanto esonerati da tutti gli adempimenti Iva. I predetti contribuenti non perdono mai l’esonero anche qualora risultino debitori d’imposta (es. acquisto intracomunitario di importo superiore ad € 10.000,00). |
| Sanzioni | In caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture, è la sanzione amministrativa di € 2 per ciascuna fattura, con un limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre; la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-bis, Dlgs 471/1997). L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è, invece, punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997). |
| Ravvedimento operoso | La descritta disciplina sanzionatoria ha natura amministrativo-tributaria e, quindi, in assenza di una deroga espressa, a essa risulta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997). (cfr risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017). |
| Riferimento normativo |
art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22.07.1998, n. 322; |
| Note | In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. |