Esterometro (comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere)

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L'Esterometro è la comunicazione obbligatoria all'Agenzia delle Entrate relativa alle operazioni commerciali transfrontaliere (operazioni verso e da soggetti esteri). Dal 1° luglio 2022, questa comunicazione avviene tramite il Sistema di Interscambio (SdI), utilizzando il formato della fattura elettronica.

trasmissione telematica (1) tramite SdI come avviene per le fatture elettroniche
scadenza fatture emesse: entro dodici giorni se fattura immediata o entro il 15 del mese successivo se differita; 
fatture ricevute: entro il  giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o a quello di effettuazione dell’operazione.
operazioni escluse l'obbligo di trasmissione non sussiste se:
in caso di acquisti o vendite
- è stata emessa bolletta doganale;
- è stata emessa o ricevuta fattura elettronica;
in caso di acquisti  di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA (articoli da 7 a 7-octies, DPR n. 633/1972), l'importo (comprensivo di imposta) non supera € 5.000 per ogni singola operazione.
sanzioni

Omesso/errato invio della comunicazione sanzione amministrativa pari a € 2,00 per ciascuna fattura, con il limite massimo mensile di € 400,00;
invio tardivo entro quindici giorni dalla scadenza, riduzione al 50% delle sanzioni previste al rigo precedente.
E' esclusa la possibilità di avvalersi dell'applicazione delle disposizioni in materia di sanzione unica per più violazioni continuate.
CODICE TRIBUTO: 8911 Sanzioni pecuniari per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive e allIVA

ravvedimento operoso Sanzione ridotta a 1/9 o a 1/8 se la regolarizzazione avviene rispettivamente entro il termine di novanta giorni dalla scadenza o entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
Il ravvedimento non può superare il termine di presentazione della dichiarazione IVA.
riferimenti normativi articolo 11 comma 2-quater, del D. Lgs. n. 471/199

(1) modalità di trasmissione prevista a partire dal 1° luglio 2022.

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