| beneficiari |
- persone fisiche residenti in Italia, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata (1) |
| beneficio | credito d’imposta del 50%, per ciascun beneficiario, delle spese complessive con un importo massimo: - per persone fisiche € 1.000 per ciascuna unità immobiliare; - per gli altri soggetti, € 5.000 per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale. che sono comunque riconosciuti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa, in base alle risorse finanziarie a disposizione. |
| termine | 31.12.2023 (durata 2021 - 2023) |
| presentazione domanda | in via telematica all’Enea: Modello di comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile |
| spesa ammissibile - modalità di pagamento |
- acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all’articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; - pagamento con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. |
| documentazione necessaria |
- fattura elettronica o documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del richiedente il credito. |
| riferimento normativo: | Legge di Bilancio 2021 art. 1 commi da 61 a 65 Agenzia delle Entrate provvedimento del 16 giugno 2021 Manovra finanziaria 2022 art. 1 - c. 713. |
| Note: | Il bonus non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24. |
(1) criterio di cassa (data di pagamento);
(2) criterio di competenza;