
In alternativa alla fruizione diretta in 5 quote annuali della detrazione è prevista la possibilità di optare per la cessione del credito (1) corrispondente alla detrazione spettante (art. 121 legge 34/2020):
- ai fornitori dei beni e/o servizi necessari alla realizzazione degli interventi ottenendo lo sconto in fattura;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
Con provvedimento del 12.11.2021, l'Agenzia delle Entrate ha reso note le modifiche apportate al modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” .
Le cessione del credito deve essere effettuata, previo ottenimento del visto di conformità, tramite un vero e proprio contratto condizionato che prevede l’impegno da parte del terzo ad acquistare ad un prezzo prefissato e del cliente a vendere il credito di imposta maturato.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successiva cessione (2).
Il superbonus del 110% non può essere utilizzato da tutti i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione o ad imposta sostitutiva (es forfetari) (circolare delle Entrate n. 24/E/2020).
Per questi soggetti è tuttavia possibile trasferire il credito a terzi.
Inoltre i forfetari possono anche ricevere il credito come cessionari o fornitori nello sconto in fattura, per poi compensarlo in F24. Se fornitori, poi, sono avvantaggiati rispetto agli altri, relativamente alla ritenuta dell’8% applicata dalla banca, in quanto la sua base imponibile è al netto del 22%. Infine, il general contractor deve rifatturare le spese professionali con Iva del 22%, anche se riceve la fattura senza Iva dal forfettario.
(1) L’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura può essere anticipata tramite stato di avanzamento lavori (Sal). Per i soli interventi agevolabili con il superbonus, i Sal non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento. Il tutto considerando che ogni differente tipologia di intervento ha la sua attestazione e, quindi, il suo Sal di riferimento (articolo 121, comma 1-bis del Dl 34/2020)
(2) Il credito d’imposta sui bonus edilizi potrà essere ceduto al massimo tre volte, con le cessioni successive alla prima limitate a banche o intermediari finanziari. Al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni (non parziali), a partire dalle comunicazioni inviate all’agenzia delle Entrate dal 1°maggio prossimo (decreto del Consiglio dei Ministri del 18.02.20221).