
È riconosciuta la detrazione del 110% per l’all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica (sono inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. In particolare, deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16.12.2016, n. 257) (cfr. risoluzione n. 32/E del 28.02.2019).
La menzionata lettera d) definisce «punto di ricarica di potenza standard: un punto di ricarica, che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico (...)», mentre la successiva lettera h) definisce «punto di ricarica non accessibile al pubblico:
1) un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità;
3) un punto di ricarica installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico».
Categoria di spesa
Intervento trainato
Limite di spesa agevolabile
una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare;
- € 2.000,00 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’internodi edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e disponganodi uno o più accessi autonomidall’esterno;
- € 1.500,00 per edifici plurifamiliari o condomìni che installino massimo di otto colonnine;
- € 1.000,00 per edifici plurifamiliari o condomini che installino più di otto colonnine.
Periodo
Le spese relative all’intervento “trainato” devono essere sostenute tra l’1.7.2020 e il 31.12.2021 (30.6.2022 per IACP ed Enti assimilati) e, comunque, non prima dell’inizio inizio e non oltre la fine dei lavori relativi all’intervento “trainante”.
Aliquota i.v.a.
Ordinaria 22%.
È tuttavia possibile beneficiare dell’aliquota ridotta del 10 % prevista per «gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica», ai sensi rispettivamente dei numeri 127- quinquies) e 127-septies) del Decreto IVA se le colonnine di ricarica in commento sono fornite e installate unitamente all’impianto fotovoltaico, in modo da costituire un tutt’uno, magari nell’ambito di un contratto di appalto - circostanza verosimile in base a quanto decritto nell’istanza - la relativa fornitura beneficerà dell’aliquota IVA del 10%. (1)
I soggetti che fruiscono dell’aliquota IVA ridotta del 4% per l’acquisto del veicolo elettrico / ibrido (adattato per la locomozione di soggetti con impedite / ridotte capacità motorie permanenti) non possono considerare la colonnina di ricarica per tale veicolo come accessorio dello stesso e pertanto all’acquisto / installazione della colonnina non è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 4%. Anche in tal caso trova applicazione quanto previsto per la generalità dei soggetti (2).
Note:
Per l'installazione delle colonnine nei condomini o in attività dei settori terziario e industriale potrebbe essere necessario attenersi alle linee guida fornite dai Vigili del Fuoco con Circolare n. 2/2018 del 05.11.2018 n. 15000 (ved. Download allegati) recante "Linee guida per l'installazione di instrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici con conseguente obbligo di attivare o meno le procedure antincendio, quali la Scia e, per le attività più complesse di categoria B e C (ai sensi del Dpr 151 del 2011), l'esame del progetto.
L'installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica va classificata come «modifica non rilevante» se vengono rispettate tutte le indicazioni contenute nelle linee guida del 2018. In questo caso la modifica va semplicemente documentata al Comando dei Vigili del Fuoco in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio e non occorre la Scia e nemmeno l'esame del progetto. Al contrario, se l'infrastruttura non è conforme alle linee guida, la modifica è considerata «rilevante» e va ad attivare l'obbligo di Scia e, in alcuni casi – come specificato più avanti – il progetto deve essere esaminato dal Comando provinciale prima di essere realizzato.
L'osservanza delle indicazioni dei Vigili del Fuoco garantisce il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio. L'alternativa è la valutazione del rischio di incendio ed esplosioni. Come indicato dalle linee guida, la Scia e la valutazione del progetto possono essere evitate se si rispettano precisi requisiti, in tutto dieci:
1. utilizzare elementi realizzati in conformità alle norme Cee;
2. valutare i rischi da interferenza tra la stazione di ricarica ed eventuali zone a rischio di esplosione (impianti o depositi di materiale infiammabile o combustibile);
3. dotare la postazionee di un dispositivo di comando di sgancio di emergenza, opportunamente segnalato ed accessibile anche ai soccorritori, che blocchi l'alimentazione della stazione stessa;
4. segnalare con apposita e ben visibile cartellonistina la stazione di ricarica;
5. procedere alla ricarica secondo una delle seguenti modalità:
- (in corrente alternata) il sistema di alimentazione è collegato permanentemente alla rete elettrica ed è presente un sistema di controllo che si serve di un circuito Pwm (Pulse width modulation) (cd. Modo 3);
- con collegamento indiretto del veicolo alla rete in corrente alternata di alimentazione (il caricabatteria non è a bordo del veicolo ma nella stazione di ricarica) (cd. Modo4);
6. verificare a vista, prima di qualsiasi utilizzo, il cavo di connessione (di qualsiasi tipologia sia) per scongiurarne un utilizzo in presenza di deterioramenti o danneggiamenti. Per le connessioni auto-colonnina di tipo C vanno prese alcune precauzioni. La connessione di tipo C – va specificato – è quella in cui il cavo di alimentazione a cui si collega il veicolo è fissato in modo permanente all'infrastruttura di ricarica. In questo caso un apposito cartello (o anche un'etichetta) deve indicare l'obbligo di ispezionare il cavo prima di ciascun utilizzo. Nei luoghi con accesso al pubblico tali ispezioni vanno effettuate con cadenza settimanale e annotate nel registro dei controlli;
7. procedere all'isolamento del cavo di alimentazione per renderlo resistente all'usura e se ha una schermatura metallica, questa deve essere messa a terra.
8. procedere alla ricarica dei soli veicoli elettrici omologati e con revisione periodica;
9. conservare i documenti tecnici per esibirli in caso di controlli (relazione sulle caratteristiche tecniche delle infrastrutture di ricarica, contenente, tra l'altro, i particolari costruttivi e le misure adottate relativamente alla protezione dagli incendi e dalle esplosioni. La documentazione deve inoltre indicare il numero di infrastrutture installate, il nome del proprietario e di chi provvederà alla gestione e manutenzione ordinaria del sistema di ricarica. Vanno messe nero su bianco anche le attività di informazione e comunicazione previste nei confronti degli utenti. Deve essere sempre disponibile, inoltre, la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, che va mantenuta sempre aggiornata.
10. procedere a verifiche periodiche e in occasione di perazioni di modifica della stazione di ricarica, che ne alteri le caratteristiche elettriche;
In caso di mancato rispetto dei sopraelencati 10 punti ovvero di aggravio delle precedenti condizioni di sicurezza occorre presentare la Scia antincendio e, nel caso si ricada in categoria B o C, allora va anche richiesto al Comando, prima della Scia, l'esame del progetto. Se la modifica è rilevante, ma non c'è aggravio, allora alla Scia bisogna aggiungere la presentazione della dichiarazione di non aggravio del rischio incendio e va escluso in ogni caso l'esame del progetto. La Scia, anche se non c'è aggravio del rischio, va comunque corredata delle certificazioni e dichiarazioni probanti ai fini antincendio (firmate da un professionista antincendio, dunque iscritto negli elenchi del Viminale).
(1) Agenzia delle Entrate Risposta n. 218 del 14.07.2020,
(2) Agenzia delle Entrate Risposta n. 334 del 10.09.2020