visto di conformita 1280x720

 

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto previsto, è necessario il visto di conformità dei “… dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi …”.  rilasciato dai tecnici abilitati sulla base dei requisiti previsti dal decreto Requisiti Mise del 6 agosto 2020 (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF.
Il visto dovrà contenere, oltre ai seguenti dati:
- soggetto beneficiario;
- immobile su cui è effettuato l’intervento (con indicazioni dei documenti da acquisire, come la visura, le ricevute di pagamento dell’Imu, la delibera condominiale),
- titolo amministrativo,
- documenti di spesa e relativi pagamenti e la tipologia di intervento – trainante o trainato – tra quelli richiamati dall’articolo 119 del decreto Rilancio.
- l’applicazione dei contratti collettivi del settore, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, (introdotto dall'articolo 4 del decreto legge 13/2022 in vigore dal 27.05.2022);
Con l'entrata in vigore del Dl 157/21l’obbligo del visto è stato esteso a tutte le  fatture emesse a partire dal 12 novembre scorso (sia per le persone fisiche, sia per le imprese anche in caso di utilizzo diretto nella propria dichiarazione dei redditi.

Le spese sostenute per l’apposizione del visto di conformità sono detraibili IRPEF anche se il contribuente fruisce del superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi. Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione che attesta il rilascio del visto di conformità (che deve essere rilasciato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi), unitamente ai documenti giustificativi delle spese e delle attestazioni che danno diritto alla detrazione.
(Circolare n. 16/E/2021 Agenzia delle Entrate Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)

asseverazioni tecniche

 

attestazioni di congruità della spesa
Le attestazioni vengono rilasciate allegando il computo metrico, asseverando il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
- i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti; in alternativa ai suddetti prezzari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui «Prezzi informativi dell’edilizia» edite dalla casa editrice Dei – Tipografia del Genio Civile;
- nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso;
- per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifico per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I del decreto Requisiti, i quali, peraltro, possono essere utili anche in caso di ricostruzione analitica del costo di interventi in tutto o in parte non presenti nei prezzari locali. I massimali specifici di costo previsti dall’allegato I, quindi, non si applicano sempre e comunque, ma soltanto quando si scelga di non fare ricorso ai prezzari locali (che di solito sono superiori) e alle ricostruzioni analitiche di costo da parte dei tecnici che rilasciano l’asseverazione.

il possesso della polizza di R.C.
È obbligatoria la polizza assicurativa di responsabilità civile (comma 14), con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi, e comunque non inferiore a € 500.000. “ … La responsabilità in capo al Caf o al professionista sorge solo in caso di visto infedele ed è espressamente esclusa qualora l’infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente …”.

la regolarità della documentazione relativa agli specifici interventi.
Si tratta della documentazione specifica richiesta dai singoli interventi:
- l’ecobonus, comunicazione all’Enea, Ape ante e post intervento).

il consenso del cessionario del credito o del fornitore allo sconto,
E' raccomandata l’acquisizione di una serie di autocertificazioni del contribuente su temi che difficilmente il professionista potrebbe verificare di persona (rispetto del limite massimo di detrazione tra i vari soggetti beneficiari, non utilizzo dell’immobile nell’ambito dell’attività d’impresa).

Soggetti abilitati al rilascio
- responsabili Caf di cui all’articolo 32 del Dlgs 241/1997;
- iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Imposta di bollo
La perizia asseverata si distingue dalla perizia giurata in quanto, la prima consta di una semplice scrittura contenente dichiarazioni, mentre l'altra consiste in un vero e proprio atto pubblico.
L’asseverazione dovrà essere assoggettata all’imposta solo in caso d’uso, cioè con apposizione del bollo sull’atto, quando lo stesso dovrà essere versato in un procedimento che comporta la previa preventiva registrazione presso l’agenzia delle Entrate.
(Agenzia delle Entrate Risposta Interpello 461 del 09.10.2020)

Sanzioni
In caso di false attestazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria d a € 2mila a € 15mila per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
Con Decreto del Consiglio dei Ministri del 18.02.2022 le sanzioni sono state così inasprite:
- reclusione va da 2 a 5 anni;
- multa da € 50.000 a € 100.000.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta, in ogni caso, la decadenza dal beneficio.

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