Assegni periodici corrisposti al coniuge: deducibilità fiscale
È deducibile dal reddito complessivo l’importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, con esclusione delle somme destinate al mantenimento dei figli, quando tali importi sono stabiliti:
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in conseguenza di separazione legale ed effettiva;
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di scioglimento o annullamento del matrimonio;
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di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
e risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Nella sezione Modulistica di questo sito è disponibile il modello di ricevuta di assegno periodico corrisposto al coniuge suggerito dallo Studio Montanaro.
Dichiarazione dei redditi
Quadro P - Rigo RP22
Beneficio fiscale
Deduzione dal reddito imponibile (art. 10 TUIR).
Beneficiario della deduzione
La deduzione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa (cioè chi versa l’assegno).
Limite
Nessun limite massimo di importo.
In assenza del codice fiscale del coniuge la deduzione non viene riconosciuta.
Requisiti e documentazione necessaria
Per poter beneficiare della deduzione è necessario conservare:
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Copia della sentenza o del provvedimento del giudice che stabilisce l’obbligo di pagamento;
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Prova del pagamento, tramite:
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bonifico bancario o postale;
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ricevute bancarie;
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quietanze firmate dal coniuge beneficiario;
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Codice fiscale del coniuge beneficiario.
Spese incluse
Sono deducibili gli assegni che:
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sono periodici;
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sono stabiliti da un atto dell’autorità giudiziaria (sentenza, decreto, omologa).
Rientrano nella deduzione anche gli importi stabiliti dal giudice per:
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canone di locazione;
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spese condominiali,
quando percepiti periodicamente dall’ex coniuge (cosiddetto “contributo casa”).
Spese escluse
Non sono deducibili:
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gli assegni una tantum o corrisposti in un’unica soluzione;
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i trasferimenti patrimoniali;
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l’uso gratuito della casa coniugale;
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le somme destinate al mantenimento dei figli.
Se il provvedimento del giudice non distingue la quota destinata al coniuge da quella per i figli, l’assegno si considera deducibile solo per il 50% del suo importo.
Sono inoltre escluse le maggiori somme derivanti da patti privati non recepiti dal giudice (Risoluzione AE 448/E/2008).
Modalità di pagamento (tracciabilità)
Dal 1° gennaio 2020 (art. 1, comma 679, L. 160/2019 – Legge di Bilancio 2020), per beneficiare delle detrazioni/deduzioni è necessario che il pagamento avvenga con strumenti tracciabili, quali:
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bonifico bancario o postale;
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assegno;
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carte di debito, credito o prepagate.
L’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 431/2020) ha chiarito che il pagamento può avvenire anche con carta di credito, purché:
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l’onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente;
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sia possibile dimostrarlo con:
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ricevuta bancomat;
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estratto conto;
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copia bollettino postale o MAV;
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pagamenti PagoPA;
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oppure annotazione del percettore sul documento di spesa.
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Riferimenti normativi
Giurisprudenza rilevante
Sono deducibili anche le somme:
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versate sul conto corrente del figlio per evitare il pignoramento dei conti dell’ex coniuge (CTR Roma, sentenza n. 2122/10/21);
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destinate a coprire canoni di locazione e spese condominiali (Circolari AE 17/E/2015; 19/E/2020; 7/E/2021).
Nota importante
Il coniuge che riceve l’assegno è tenuto a dichiararlo come reddito imponibile nella propria dichiarazione dei redditi