E' deducibile l’importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Nella sezione modulistica di questo sito internet è presente il modello di ricevuta di assegno periodico corrisposto al coniuge suggerito dallo studiomontanaro.
| Beneficio | Deduzione spesa |
| Beneficiario |
La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa |
| Limite |
Nessuno. |
| Requisiti | |
| Documentazione |
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| Spese incluse |
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| Spese escluse |
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| Modalità di pagamento |
Così come previsto dall’art. 1 c. 679 L. 160/2019 “legge di bilancio 2020”, con decorrenza 1° gennaio 2020 per poter beneficiare delle detrazioni Irpef del 19% è necessario che il pagamento della spesa sia effettuato con: |
| Riferimento normativo | articolo 10 - Oneri deducibili, comma 1, lettera c) del T.U.I.R. |
| Giurisprudenza | Sono anche deducibili le somme: - accreditate tramite bonifico sul conto corrente del figlio, al fine di sottrarle dal pignoramento attivo sui conti correnti dell’ex coniuge per debiti erariali, (sentenza 2122/10/21 della Ctr Roma); - destinate a coprire le spese sostenute per il canone di locazione e le spese condominiali (Cm 17/E/2015; Cm 19/E/2020; Cm 7/E/2021). |
| Note | Il coniuge che riceve l’assegno deve indicarlo nella propria dichiarazione dei redditi come reddito imponibile. |