Assegni periodici corrisposti al coniuge

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E' deducibile l’importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Nella sezione modulistica di questo sito internet è presente il modello di ricevuta di assegno periodico corrisposto al coniuge suggerito dallo studiomontanaro.

   
Beneficio Deduzione spesa
Beneficiario

La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa

Limite

Nessuno.

Requisiti  
 Documentazione  
  • Copia della sentenza o del provvedimento del giudice che stabilisce l’obbligo di pagamento.

  • Prova del pagamento: ricevute bancarie, bonifici o quietanze firmate dal coniuge beneficiario.

  • Codice fiscale del coniuge beneficiario.

Spese incluse
  • Gli assegni devono essere periodici e stabiliti da un atto dell’autorità giudiziaria (sentenza, omologa, decreto) compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall’ex-coniuge (c.d. “contributo casa”).

Spese escluse
  • gli assegni una tantum, i trasferimenti patrimoniali o l’uso gratuito della casa coniugale.
  • le somme corrisposte in unica soluzione assegni (cd una tantum);
  • gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota dell’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.
  • le maggiori somme derivanti da eventuali patti privati (risoluzione 448/E 2008)
Modalità di pagamento

Così come previsto dall’art. 1 c. 679 L. 160/2019 “legge di bilancio 2020”, con decorrenza 1° gennaio 2020  per poter beneficiare delle detrazioni Irpef del 19%  è necessario che il pagamento della spesa sia effettuato con:
- assegno/bonifico bancario o postale
- carte di debito, di credito e prepagate (articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 431/2020 a domanda di interpello ha precisato che  “…  il contribuente istante possa utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, ulteriormente supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito …. Sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione, per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria, il contribuente dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Riferimento normativo articolo 10 - Oneri deducibili,  comma 1, lettera c) del T.U.I.R.
Giurisprudenza Sono anche deducibili le somme:
- accreditate tramite bonifico sul conto corrente del figlio, al fine di sottrarle dal pignoramento attivo sui conti correnti dell’ex coniuge per debiti erariali, (sentenza 2122/10/21 della Ctr Roma);
-  destinate a coprire le spese sostenute per il canone di locazione e le spese condominiali (Cm 17/E/2015; Cm 19/E/2020; Cm 7/E/2021).
Note Il coniuge che riceve l’assegno deve indicarlo nella propria dichiarazione dei redditi come reddito imponibile.

 

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