| Beneficio | Deduzione spesa |
| Beneficiario |
La deduzione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa |
| Limite |
Nessuno. |
| Requisiti |
Contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza. Rientrano in questa voce anche:
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| Documentazione | |
| Spese incluse | Contributi anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. |
| Spese escluse | Contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l’esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell’impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell’impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell’impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa. |
| Modalità di pagamento | |
| Riferimento normativo | articolo 10 - Oneri deducibili, comma 1, lettera e) del T.U.I.R. |
| Giurisprudenza | |
| Note |
Per i liberi professionisti il contributo integrativo, assistito dal meccanismo della rivalsa, non è deducibile. Tuttavia, il contribuente che ha realizzato un volume d'affari limitato o pari a zero, può dedurre dal reddito complessivo la parte di contributo integrativo minimo (dovuto qualora questo sia rimasto effettivamente a carico del contribuente (risoluzioni nn. 69/2006 e 25/2011). |