Contributi previdenziali e assistenziali

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Beneficio Deduzione spesa
Beneficiario

La deduzione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa

Limite

Nessuno.

Requisiti

Contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza.

Rientrano in questa voce anche:

  • i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
  • i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
  • i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”.
  • i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per il riscatto del periodo di praticantato, per la prosecuzione volontaria, ecc.
 Documentazione  
Spese incluse Contributi anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
Spese escluse Contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l’esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell’impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell’impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell’impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.
Modalità di pagamento  
Riferimento normativo articolo 10 - Oneri deducibili,  comma 1, lettera e) del T.U.I.R.
Giurisprudenza  
Note

Per i liberi professionisti il contributo integrativo, assistito dal meccanismo della rivalsa, non è deducibile. Tuttavia, il contribuente che ha realizzato un volume d'affari limitato o pari a zero, può dedurre dal reddito complessivo la parte di contributo integrativo minimo (dovuto qualora questo sia rimasto effettivamente a carico del contribuente (risoluzioni nn. 69/2006 e 25/2011).
Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento Risp. AE 19 ottobre-2020-n.-482.

 

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